Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/2017

Corte cost., ord. 26 maggio 2017, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
129/2017
Data di deposito
26 maggio 2017
Data di decisione
21 febbraio 2017
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:129

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999
  • art. 32, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008
  • legge n. 2 del 28 gennaio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 40435

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per una pluralità di concomitanti ragioni, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008 (conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009), censurato dalle Commissioni tributarie provinciali di Cagliari, di Milano e di Roma - in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. - nella parte in cui addebita l'aggio di riscossione in misura correlata al valore della lite e ne calcola l'entità nella misura fissa del 9 per cento per i contribuenti che non effettuano il pagamento dell'imposta nei sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. L'ordinanza di rimessione della CTP di Cagliari non consente, anche per la carente descrizione della fattispecie concreta, di identificare precisamente la norma oggetto di censura, in quanto denuncia la variabilità dell'aggio su base territoriale, che era prevista dall'art. 17 come modificato dal d.l. n. 262 del 2006, ma contraddittoriamente fa riferimento, nell'iter argomentativo, alla misura di aggio unica sul territorio nazionale, introdotta dall'art. 32 del d.l. n. 185 del 2008, ciò che si riverbera sulla rilevanza della questione, impedendo di valutare la necessità di applicazione della norma censurata. Le ordinanze delle CTP di Roma e di Milano sono carenti nella descrizione della vicenda cui rispettivamente si riferiscono, in quanto non indicano una serie di elementi indispensabili per valutare quale versione del censurato art. 17 (che ha subìto diversi interventi normativi) debba trovare applicazione ratione temporis nei giudizi a quibus, ciò che si traduce in difetto di motivazione sulla rilevanza. Sotto diverso profilo, è altresì carente la motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate dalle CTP di Cagliari e di Roma, l'una avendo omesso di esaminare i motivi di impugnazione dedotti dal contribuente a sostegno della asserita illegittimità della cartella di pagamento; l'altra avendone affermato apoditticamente l'infondatezza, senza offrire argomentazione al riguardo. ( Precedenti citati: ordinanza n. 312 del 2012, sull'inammissibilità della questione quando non sia possibile individuare la norma censurata; ordinanza n. 147 del 2015, sulla necessità di adeguata esposizione di tutti gli elementi essenziali del caso ai fini dell'individuazione della versione dell'art. 17 applicabile ratione temporis ). Per costante giurisprudenza, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie [oggetto del giudizio a quo] si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza che induce alla declaratoria di inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: ordinanze n. 177 del 2016, n. 118 del 2016 e n. 147 del 2015 ). La mancata illustrazione delle ragioni di infondatezza dei motivi di ricorso - spiegati in via principale nel giudizio a quo ed aventi pregiudizialità logica - è causa di manifesta inammissibilità della questione sollevata. ( Precedenti citati: ordinanze n. 158 del 2013, n. 73 del 2011, n. 96 del 2010 e n. 22 del 2010 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma e dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze