Corte costituzionale
Sentenza n. 76/2016
Corte cost., sent. 7 aprile 2016, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 76/2016
- Data di deposito
- 7 aprile 2016
- Data di decisione
- 24 febbraio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- FRIGO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 36, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 30, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 14, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 31, Costituzione
Massime
Massima n. 38816
È inammissibile l'intervento dell'associazione Avvocatura per i diritti LGBTI nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), impugnati in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU. La posizione giuridica di tale associazione - che non risulta essere parte del giudizio a quo né titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - non è suscettibile di essere pregiudicata in alcun modo dall'esito del giudizio di costituzionalità. Sulla non ammissibilità alla partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale di soggetti che non siano parti nel giudizio a quo , né siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 221/2015, 178/2015, 37/2015, 162/2014 nonché le ordinanze nn. 156/2013 e 150/2012.
Massima n. 38817
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, «nella parte in cui - come interpretati secondo diritto vivente - non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso)». Il giudice a quo , trascurando di compiere una corretta ricognizione del quadro normativo di riferimento, affronta in modo contraddittorio la questione relativa all'esistenza della propria potestas iudicandi sulla fattispecie sottoposta a giudizio, con conseguente erronea qualificazione dei fatti che si riverbera, a sua volta, sulla rilevanza delle questioni proposte. Il rimettente, infatti ,opera un indistinto riferimento all'art. 41 della legge n. 218 del 1995, non distinguendo tra i due commi della disposizione che prevedono differenti e alternativi procedimenti per giungere al riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione. Nel richiamare, poi, più specificamente l'operatività del comma 2 della disposizione appena menzionata, il giudice ha erroneamente ritenuto applicabile al caso oggetto del suo giudizio la disciplina in tema di riconoscimento delle sentenze di adozione internazionale di minori, riconducendone la fattispecie all'art. 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983 (indicato dalla stesso comma 2) che estende il controllo giudiziale del Tribunale per i minorenni ad una particolare ipotesi di adozione di minori stranieri in stato di abbandono da parte di cittadini italiani. La fattispecie oggetto del giudizio a quo , invece, non è riconducibile all'ipotesi indicata poiché essa si applica ai soli cittadini italiani che, trasferendo fittiziamente la residenza all'estero mirano ad eludere la rigorosa disciplina nazionale in materia di adozione di minori in stato di abbandono, mentre nella fattispecie concreta la ricorrente nel giudizio a quo è cittadina italiana solo al momento della presentazione del ricorso, ma cittadina americana al momento dell'adozione. Sull'inadeguata individuazione, da parte del giudice rimettente, del contesto normativo che determina un'erronea qualificazione dei fatti sottoposti al suo giudizio e si riverbera sulla rilevanza delle questioni proposte, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 264/2015 e 116/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale per i minorenni di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.
F.to:
Giuseppe FRIGO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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