Corte costituzionale
Sentenza n. 59/2016
Corte cost., sent. 23 marzo 2016, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/2016
- Data di deposito
- 23 marzo 2016
- Data di decisione
- 24 febbraio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- FRIGO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, limitatam. disposta soppr. del Trib.Orvieto, nell'elenco di cui all'allegato A, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 1, comma 2, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 24, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 2, lett. e), legge n. 148 del 14 settembre 2011
Massime
Massima n. 38780
È inammissibile, per carente illustrazione della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con l'allegata tabella A, limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Orvieto, in riferimento all'art. 77 Cost.
Massima n. 38781
Non è fondata - in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost. con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b ) ed e ), della legge n. 148 del 2011 - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 con l'allegata tabella A, limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Orvieto, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155. Quanto all'asserita violazione dell'art. 76 Cost., il decreto legislativo, per la parte d'interesse, è stato approvato a seguito di una istruttoria approfondita sotto il profilo tecnico, trasfusa nella relazione, che illustra le modalità di applicazione dei criteri, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali. Il legislatore delegato ha fatto un corretto uso della discrezionalità riconosciutagli nell'attuazione della delega e ne ha rispettato la ratio ; il suo operato, inoltre, si inserisce in modo coerente nel complessivo quadro normativo. Da tutto ciò emerge anzitutto la non contraddittorietà diretta del d.lgs. n. 155 del 2012, in parte qua , rispetto alla legge delega, i cui criteri direttivi appaiono puntualmente rispettati. Risulta poi la ragionevolezza della scelta effettuata, nella prospettiva della maggiore efficienza perseguita dal legislatore delegante. Anche la censura di violazione dell'art. 24 Cost. non è fondata. La soluzione adottata, lungi dal comportare diniego o difficoltà di accesso alla giustizia, appare come un giusto contemperamento di tutti i valori costituzionalmente protetti, compensando i limitati sacrifici degli utenti con il guadagno di efficienza del sistema. Per la non fondatezza di analoghe questioni, v. la citata sentenza n. 237/2013. Per il principio secondo cui le disposizioni contenute nella legge delega concorrono a formare, quali norme interposte, il parametro di costituzionalità dei decreti legislativi delegati nonché per l'affermazione che il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, v. le citate sentenze nn. 98/2008, 340/170 e 50/2007. Sulla discrezionalità del legislatore delegato nell'attuazione della delega; in particolare, sul doveroso rispetto del canone della ragionevolezza della soluzione adottata quando vi è la possibilità di scegliere fra più mezzi per realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, v. la citata sentenza n. 237/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, con l'allegata tabella A - limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Orvieto - del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Orvieto con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, con l'allegata tabella A - limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Orvieto - del suddetto d.lgs. n. 155 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost., con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) ed e), della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), dal Tribunale ordinario di Orvieto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.
F.to:
Giuseppe FRIGO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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