Corte costituzionale
Sentenza n. 58/2016
Corte cost., sent. 23 marzo 2016, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/2016
- Data di deposito
- 23 marzo 2016
- Data di decisione
- 23 febbraio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:58
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge della Regione autonoma Sardegna n. 24 del 25 novembre 2014
- art. 11, legge della Regione autonoma Sardegna n. 24 del 25 novembre 2014
- art. 12, legge della Regione autonoma Sardegna n. 24 del 25 novembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38779
È inammissibile, per carenza di motivazione e genericità delle lesioni prospettate, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11 e 12 della legge della Regione Sardegna 25 novembre 2014, n. 24, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost. Le norme impugnate, modificando la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici regionali, intervengono in materia di coordinamento delle Unità di progetto, nonché prevedono la possibilità di attribuzioni temporanee di incarichi dirigenziali e una nuova disciplina dei direttori del servizio. Le censure dello Stato risultano per un verso carenti sul piano argomentativo, perché non chiariscono a quale dei parametri indicati si intenda fare riferimento, e perché illustrano la lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile limitandosi alla mera affermazione che la norma regionale inciderebbe sulla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato. Per altro verso, le doglianze si sostanziano in una enunciazione di principio, che prescinde dal contenuto delle norme impugnate e neppure specifica quali principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi o meno ad obblighi comunitari, entrino nella specie in gioco, contravvenendo all'esigenza che, nel caso sia impugnata in via principale la legge di un'autonomia speciale, si indichino le competenze statutarie, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost. Sulla necessità, nei giudizi in via principale avverso un soggetto ad autonomia speciale, di indicare le competenze legislative assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost., v. le citate sentenze nn. 151/2015 e 288/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11 e 12 della legge della Regione autonoma Sardegna 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), promossa, nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2016.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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