Corte costituzionale
Sentenza n. 45/2016
Corte cost., sent. 3 marzo 2016, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/2016
- Data di deposito
- 3 marzo 2016
- Data di decisione
- 10 febbraio 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, legge della Regione siciliana n. 21 del 12 agosto 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38763
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione siciliana 12 agosto 2014, n. 21, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, primo comma, e 38, commi secondo, terzo, quarto e quinto, Cost., in quanto - stabilendo il divieto di erogare il trattamento pensionistico, di natura sostitutiva, già maturato e goduto dal lavoratore grazie alla normativa regionale illo tempore applicabile, sino all'emanazione di una legge, statale o regionale, che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci - inibirebbe, con effetto immediato, la corresponsione dei trattamenti previdenziali integrativi e sostitutivi, originariamente a carico dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia (Consorzi ASI). Il censurato divieto non sospende, infatti, i diritti previdenziali dei dipendenti dei Consorzi ASI in maniera indiscriminata, ma li pone in connessione con un preciso fondamento normativo. Quest'ultimo si rinviene, limitatamente ai trattamenti già liquidati, in una complessa trama di disposizioni, che lega la disciplina speciale del personale dei Consorzi (art. 37 della legge regionale n. 1 del 1984) alle previsioni generali in materia di previdenza ed assistenza del personale della Regione (legge regionale n. 2 del 1962). La disciplina della liquidazione dei Consorzi ASI (legge regionale n. 8 del 2012), che pure modula con caratteri peculiari i rapporti tra i Consorzi soppressi, le gestioni separate dei Consorzi ed il nuovo Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), non soltanto non ha scalfito l'indicato fondamento normativo, ma lo ha assunto come presupposto, poiché il legislatore regionale, nel regolamentare l'avvicendarsi dei soggetti obbligati, ha confermato il permanere dei diritti previdenziali coinvolti nella successione tra enti. L'assetto descritto, coerente con il carattere spiccatamente pubblicistico della procedura di liquidazione, non dovrebbe tramutarsi in un'impropria vicenda estintiva dei diritti e degli obblighi riconducibili ai Consorzi. Non rileva in contrario la mancata approvazione di un'espressa clausola di salvaguardia dei trattamenti già maturati, poiché in ogni caso operano le previsioni dell'art. 19, comma 8, della legge regionale n. 8 del 2012, finalizzate a regolare i rapporti tra le gestioni separate dei Consorzi e l'IRSAP. Il rimettente, che tralascia di ricostruire correttamente il contenuto precettivo della legislazione regionale, non coglie la riferita prospettiva sistematica, tale da fugare ogni dubbio sul fondamento normativo che, per i Consorzi ASI, assiste l'erogazione dei trattamenti previdenziali e sul fatto che il divieto di corrispondere tali trattamenti operi soltanto quando un fondamento normativo, sul versante della legislazione statale o regionale, non si ravvisi. Per l'affermazione che la fondatezza dell'interpretazione privilegiata dal rimettente non si riverbera sull'ammissibilità della questione ma attiene piuttosto al merito, v. la citata sentenza n. 262/2015. Sulla distinzione tra la modificazione, rispettosa del canone di ragionevolezza, delle situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori e l'eliminazione integrale di una pensione legittimamente attribuita, lesiva dei diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, v. le citate sentenze nn. 446/2002, 416/1999 e 211/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, primo comma, 38, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Gela, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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