Corte costituzionale

Sentenza n. 44/2016

Corte cost., sent. 3 marzo 2016, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/2016
Data di deposito
3 marzo 2016
Data di decisione
10 febbraio 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:44

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38760

Non è fondata, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. b ), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), impugnato, in riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. Infatti, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non anche in rapporto all'esercizio della funzione giurisdizionale, alla quale, di converso, attiene evidentemente la norma processuale censurata. Nel senso della non riferibilità dell'art. 97 Cost. all'esercizio della funzione giurisdizionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 10/2013 e le citate ordinanze nn. 66/2014, 243/2013 e 84/2011. Sul principio secondo cui gli inconvenienti di mero fatto ovvero le asserite difficoltà non discendenti in via diretta ed immediata dalla norma censurata non rilevano ai fini del controllo di costituzionalità, v. la citata ordinanza n. 66/2014 e la citata sentenza n. 216/2013.

Massima n. 38761

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. b ), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. È riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, anche in materia di competenza, fermo, in ogni caso, il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina, che si ravvisa, con riferimento specifico al parametro evocato, ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire. Nella disciplina de qua , il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha individuato un criterio attributivo della competenza che concretizza quella condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione, suscettibile di integrare la violazione dell'art. 24 Cost. ovvero di rendere oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale. Invero, il fatto che il contribuente debba farsi carico di uno spostamento geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un considerevole onore a suo carico, il quale, già di per sé ingiustificato, diviene tanto più rilevante in relazione ai valori fiscali normalmente in gioco, che potrebbero essere di modesta entità, e, quindi, tali da rendere non conveniente un'azione da esercitarsi in una sede lontana. Per l'affermazione che l'art. 97 Cost. non è riferibile all'esercizio della funzione giurisdizionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 10/2013 e le citate ordinanze nn. 66/2014, 243/2013 e 84/2011. Sulla discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 23/2015, 243/2014, 159/2014, 157/2014 e 50/2010. Sulla manifesta irragionevolezza della disciplina che comporti un'ingiustificabile compressione del diritto di azione, v. la citata sentenza n. 334/2004. Sulla portata dell'art. 24 Cost., v. le citate sentenze nn. 63/1977 e 427/1999 e le citate ordinanze nn. 386/2004 e 99/2000. Sulla violazione del diritto di difesa allorquando l'esercizio sia sostanzialmente impedito ovvero reso oltremodo difficoltoso, v. le citate sentenze nn. 117/2012, 30/2011, 237/2007 e 266/2006 e le citate ordinanze nn. 417/2007/382/2005 e 213/2005. Sulla discrezionalità legislativa, sottratta al sindacato della Corte costituzionale, nelle scelte a contenuto non costituzionalmente obbligato, v. la citata sentenza n. 87/2013 e le citate ordinanze nn. 176/2013, 156/2013 e 248/2012.

Massima n. 38762

È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente a seguito della sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. b ), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. La declaratoria di incostituzionalità del previgente testo del citato art. 4, comma 1, deve, infatti, estendersi alla disposizione sostitutiva contenente norme analoghe a quella caducata. Per l'affermazione che, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, assume rilievo il rapporto in cui le norme si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali, v. le citate sentenze nn. 37/2015 e 214/2010. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale di una norma analoga ad altra dichiarata incostituzionale, v. le citate sentenze nn. 82/2013, 70/1996 e 422/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente;

2) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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