Corte costituzionale
Sentenza n. 37/2016
Corte cost., sent. 25 febbraio 2016, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/2016
- Data di deposito
- 25 febbraio 2016
- Data di decisione
- 26 gennaio 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Puglia n. 47 del 14 novembre 2014
- art. 4, legge della Regione Puglia n. 47 del 14 novembre 2014
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 529, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Massime
Massima n. 38740
La deliberazione della Giunta regionale a resistere nel giudizio costituzionale può essere adottata e depositata successivamente all'atto di costituzione della Regione - ferma restando la necessità che questo venga depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine prescritto - nonché dopo la scadenza del termine utile per costituirsi. Se, infatti, in passato la giurisprudenza costituzionale aveva ritenuto che la costituzione nei giudizi in via di azione dovesse essere preceduta dalla relativa delibera, stante la valutazione politica che i due atti richiedono, tuttavia né l'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, né le norme integrative dei giudizi davanti la Corte costituzionale precisano alcunché in ordine alle condizioni di ammissibilità della costituzione in giudizio della Regione quale resistente. E poiché, per principio generale, le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali sono assoggettate a un regime di stretta legalità, gli unici requisiti di legittimazione processuale richiesti per la parte convenuta riguardano i poteri di conferimento della procura speciale. Sulla natura politica sia della valutazione ad autorizzare la promozione dei giudizi di costituzionalità, che di quella di deliberare la costituzione in essi, v., ex multis , l'ordinanza letta in udienza del 25 maggio 2010, relativa al giudizio deciso con sentenza n. 225/2010.
Massima n. 38741
È manifestamente inammissibile, per la carenza della motivazione alla base del ricorso, prospettato in termini auto-dimostrativi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Puglia del 27 dicembre 2014, n. 47, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., che introduce disposizioni n materia di stabilizzazione di personale regionale precario. Il ricorrente non offre alcuna specifica e congrua indicazione circa le ragioni per le quali la disposizione impugnata violerebbe l'art. 1, comma 529, della legge n. 147 del 2013, parametro interposto di quelli costituzionali evocati. Quest'ultima, norma di principio dettata nell'esercizio della competenza concorrente di coordinamento della finanza pubblica, consente alle Regioni, che non si trovino in situazioni di eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica alla data del 31 dicembre 2012, la stabilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato rinnovati o prorogati. Poiché la disposizione de qua fa espressamente salvo quanto previsto dal legislatore nazionale, è del tutto oscura la ragione della censura, secondo cui si sarebbe ampliata la platea dei destinatari.
Massima n. 38742
È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4 della legge della Regione Puglia 27 dicembre 2014, n. 47, che amplia la platea dei soggetti interessati alla stabilizzazione dell'impiego, includendo, oltre ai lavoratori dell'apparato regionale, anche quelli degli enti, delle agenzie regionali, delle Autorità di bacino e delle società in house della Regione. In tal modo è violato l'art. 1, comma 529, della legge n. 147 del 2013, dettata in funzione di coordinamento della finanza pubblica, che consente alle Regioni, che non si trovino in situazioni di eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica alla data del 31 dicembre 2012, la stabilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato rinnovati o prorogati. La norma de qua , al contrario, estende le procedure di stabilizzazione agli organismi strumentali della Regione, in modo dunque discrepante rispetto alla previsione statale di principio, più circoscritta, a nulla rilevando né il rapporto organico o funzionale tra l'ente strumentale e la Regione, né la possibile compatibilità dell'ampliamento con la correlativa disciplina di programmazione finanziaria. (Restano assorbite le altre censure dedotte)
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147);
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della medesima legge della Regione Puglia n. 47 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2016.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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