Corte costituzionale

Sentenza n. 36/2016

Corte cost., sent. 19 febbraio 2016, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
36/2016
Data di deposito
19 febbraio 2016
Data di decisione
13 gennaio 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:36

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, bis, legge n. 89 del 24 marzo 2001
  • art. 2, comma 2, ter, legge n. 89 del 24 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 38736

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2- bis , della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui - stabilendo che il termine è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, due in secondo grado e uno nell'ultimo grado di legittimità - si applica alla durata del giudizio di legittimità previsto dalla citata legge nell'ambito del procedimento volto ad assicurare un'equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all'irragionevole durata di un (altro, precedente) processo. Infatti, dalle ordinanze di rimessione non risulta che il ricorso per cassazione abbia avuto luogo.

Massima n. 38737

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dell'art. 2, comma 2- ter , della legge 24 marzo 2001, n. 89 secondo cui si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. I rimettenti - chiamati a pronunciarsi su domande di condanna all'equa riparazione conseguenti all'eccessiva protrazione di procedimenti a loro volta regolati dalla citata legge del 2001 (intesi al ristoro del danno patito dal medesimo soggetto per l'irragionevole durata di altro precedente processo) - non devono applicare la censurata disposizione, chiaramente collegata al precedente comma 2- bis (che contiene la ragionevole durata del processo entro tre anni per il primo grado, due per il secondo e uno per il giudizio di legittimità) e volta a compensare le violazioni determinatesi in una fase con l'eventuale recupero goduto in un'altra, a condizione che non si superi il limite complessivo di sei anni. Infatti, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il comma 2- ter , benché sia in linea astratta riferibile a qualunque procedimento civile di cognizione, non può in concreto trovare applicazione nel procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001, che non è strutturato in tre gradi di giudizio.

Massima n. 38738

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., l'art. 2, comma 2- bis , della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui - stabilendo che il termine è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado - si applica alla durata del primo e unico grado di merito del processo previsto dalla citata legge per assicurare un'equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all'irragionevole durata di un (altro, precedente) processo. Per consolidata giurisprudenza europea, lo Stato è tenuto a concludere il procedimento volto all'equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, che nella maggior parte dei casi sono più complesse e, comunque, non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell'amministrazione della giustizia. L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo preclude al legislatore nazionale, che abbia deciso di disciplinare legalmente i termini di ragionevole durata dei processi ai fini dell'equa riparazione, di consentire una durata complessiva del procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 pari a quella tollerata con riguardo agli altri procedimenti civili di cognizione, anziché modellarla sul calco del più breve termine biennale indicato dalla Corte di Strasburgo e recepito dalla giurisprudenza nazionale, in caso di celebrazione sia del grado di merito che di quello di legittimità. Pertanto, la disposizione impugnata, imponendo di considerare ragionevole la durata del procedimento di primo grado regolato dalla legge n. 89 del 2001, quando la stessa non eccede i tre anni, viola i predetti parametri, posto che questo solo termine comporta che la durata complessiva del giudizio possa essere superiore al limite biennale adottato dalla Corte europea e dalla giurisprudenza nazionale per un procedimento regolato da tale legge, che si svolga invece in due gradi. (Resta assorbita la censura relativa all'art. 3, primo comma, Cost.) Per l'orientamento secondo cui l'obbligo di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione cede il passo all'incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca, v. le citate sentenze nn. 1/2013 e 219/2008. Sull'interpretazione secondo Costituzione, doverosa ed indubbiamente prioritaria, ma pur sempre appartenente alla famiglia delle tecniche esegetiche, poste a disposizione del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, v. la citata sentenza n. 49/2015. Sul ruolo della giurisprudenza europea che, in caso di esercizio reiterato ed uniforme, arriva a formare il significato del parametro convenzionale, v. le citate sentenze nn. 349/2007 e 348/2007. Sui limiti alla discrezionalità del legislatore nella costruzione del rimedio giudiziale avverso le violazioni del principio di ragionevole durata del processo, v. la citata sentenza n. 184/2015.

Massima n. 38739

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2- bis , della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui - stabilendo che il termine è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di un anno nel grado di legittimità - si applica alla durata del giudizio di legittimità previsto dalla citata legge nell'ambito del procedimento volto ad assicurare un'equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all'irragionevole durata di un (altro, precedente) processo. Il termine annuale scelto dal legislatore è conforme alle indicazioni di massima provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e recepite dalla giurisprudenza nazionale. Inoltre, l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione concernente la durata del processo di primo grado fa sì che la ragionevole durata complessiva di un procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001, in concreto articolatosi su due gradi di giudizio, sia inferiore a quella stabilita per gli altri procedimenti ordinari di cognizione, e comunque possa essere contenuta nel tetto di due anni, in conformità agli evocati artt. 111, secondo comma, 117, primo comma, Cost. e 6, par. 1, CEDU. Per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., rientra nel margine di apprezzamento discrezionale del legislatore equiparare la durata del procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 nel giudizio di impugnazione a quella considerata ragionevole in via generale per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, anche alla luce delle peculiarità proprie del giudizio di legittimità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui si applica alla durata del giudizio di legittimità previsto dalla legge n. 89 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione civile, con le ordinanze iscritte ai nn. 8, 11 e 12 del registro ordinanze 2015;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-ter, della legge n. 89 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui si applica alla durata del giudizio di legittimità previsto dalla legge n. 89 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione civile, con l'ordinanza iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2014.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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