Corte costituzionale
Sentenza n. 32/2016
Corte cost., sent. 17 febbraio 2016, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/2016
- Data di deposito
- 17 febbraio 2016
- Data di decisione
- 27 gennaio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 2013
- legge n. 10 del 21 febbraio 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38732
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui esclude, anche per i condannati di età minore, l'applicabilità del beneficio della liberazione anticipata speciale - consistente nella detrazione di pena non già di quarantacinque ma di settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata - nel caso di condanna per taluno dei delitti indicati dall'art. 4- bis della legge n. 354 del 1975. Il petitum dell'ordinanza risulta contraddittorio rispetto alle premesse, ambiguo ed alla fine oscuro, in quanto il giudice rimettente - evocando l'esigenza di flessibilità e di protezione dell'infanzia e della gioventù che caratterizza il trattamento del detenuto minorenne - sembra perseguire un recupero di discrezionalità valutativa in ordine alla concessione della più estesa riduzione di pena, senza considerare che l'accesso al maggior beneficio non è condizionato ad una ulteriore, distinta, valutazione, ma consegue automaticamente al ricorrere dei requisiti per l'accesso al beneficio della liberazione anticipata ordinaria. Sul monito al legislatore affinché adotti misure specificamente indirizzate a far cessare la situazione di sovraffollamento delle strutture carcerarie, v. la citata sentenza n. 279/2013. Sull'articolo 4- bis della legge n. 354 del 1975, v. la citata sentenza n. 239/2014. Sull'inammissibilità della questione nel caso di petitum dell'ordinanza contraddittorio rispetto alle premesse, ambiguo ed alla fine oscuro, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 148/2015, 104/2015, 101/2015, nonché le sentenze nn. 220/2014 e 220/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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