Corte costituzionale

Sentenza n. 32/2016

Corte cost., sent. 17 febbraio 2016, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/2016
Data di deposito
17 febbraio 2016
Data di decisione
27 gennaio 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 2013
  • legge n. 10 del 21 febbraio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38732

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui esclude, anche per i condannati di età minore, l'applicabilità del beneficio della liberazione anticipata speciale - consistente nella detrazione di pena non già di quarantacinque ma di settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata - nel caso di condanna per taluno dei delitti indicati dall'art. 4- bis della legge n. 354 del 1975. Il petitum dell'ordinanza risulta contraddittorio rispetto alle premesse, ambiguo ed alla fine oscuro, in quanto il giudice rimettente - evocando l'esigenza di flessibilità e di protezione dell'infanzia e della gioventù che caratterizza il trattamento del detenuto minorenne - sembra perseguire un recupero di discrezionalità valutativa in ordine alla concessione della più estesa riduzione di pena, senza considerare che l'accesso al maggior beneficio non è condizionato ad una ulteriore, distinta, valutazione, ma consegue automaticamente al ricorrere dei requisiti per l'accesso al beneficio della liberazione anticipata ordinaria. Sul monito al legislatore affinché adotti misure specificamente indirizzate a far cessare la situazione di sovraffollamento delle strutture carcerarie, v. la citata sentenza n. 279/2013. Sull'articolo 4- bis della legge n. 354 del 1975, v. la citata sentenza n. 239/2014. Sull'inammissibilità della questione nel caso di petitum dell'ordinanza contraddittorio rispetto alle premesse, ambiguo ed alla fine oscuro, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 148/2015, 104/2015, 101/2015, nonché le sentenze nn. 220/2014 e 220/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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