Corte costituzionale
Sentenza n. 3/2016
Corte cost., sent. 14 gennaio 2016, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/2016
- Data di deposito
- 14 gennaio 2016
- Data di decisione
- 1° dicembre 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 508, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 590, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 81, comma 6, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 38690
È inammissibile, per la lacunosità della formulazione e l'indeterminatezza dell'oggetto, la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale e all'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 1074 del 1965, dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che riserva allo Stato, per un periodo di cinque anni, le entrate derivanti dal d.l. n. 138 del 2011 per destinarle alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico. La ricorrente infatti ha omesso di precisare quali siano le specifiche entrate tributarie ad essa devolute che, a suo dire, la norma impugnata indebitamente le sottrae, non consentendo in tal modo di verificare la legittimità della riserva erariale. Sull'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale per lacunosa formulazione, con conseguente carente individuazione delle disposizioni ritenute viziate, v. la citata sentenza n. 241/2012.
Massima n. 38691
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in combinato disposto con il successivo comma 590 - promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 dello Statuto speciale e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 - la quale prevede che il contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011 continui ad applicarsi per il periodo 2014-2016. Ai sensi della disciplina statutaria e d'attuazione, le tre condizioni perché sia legittima la riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali sono la natura tributaria dell'entrata, la sua novità e la destinazione del gettito alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato. Poiché la sentenza n. 241 del 2012 ha già accertato la natura tributaria del contributo in questione, nonché la sua novità, e la sua eccezionalità, dal momento che esso è finalizzato al rispetto degli impegni assunti in sede europea e, più in particolare, alla riduzione del debito pubblico ad un ritmo medio predeterminato, non si configura la violazione dei parametri evocati. Sull'ammissibilità, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, di questioni prospettate sulla base di una delle possibili interpretazioni delle disposizioni impugnate, purché non implausibile o irragionevolmente scollegata dalle disposizioni impugnate, v. ex plurimis la citata sentenza n. 131/2015. Sulla legittimità della riserva allo Stato del gettito derivante da un'entrata con natura tributaria, che abbia il carattere di novità e sia destinata a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate dalle leggi che operano la riserva v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 273/2015, 176/2015, 145/2014 e 241/2012. Sulla natura tributaria, nonché sulla sua novità e specificità, del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011, v. la citata sentenza n. 241/2012.
Massima n. 38692
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 20 e 43 dello Statuto speciale e 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 508 e 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011 continui ad applicarsi per il periodo 2014-2016. La ricorrente ha motivato il fondamento del ricorso in modo generico e assertivo, limitandosi a indicare i parametri che ha assunto come violati senza bene identificare le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale. Sulla necessità che i termini delle questioni di legittimità costituzionale debbano essere ben identificati v., ex multis , le citate sentenze nn. 273/2015, 218/2015, 176/2015 e 131/2015. Sull'esigenza che nei giudizi diretti l'adeguata motivazione a fondamento della richiesta di illegittimità costituzionale si ponga in termini perfino più pregnanti rispetto a quelli incidentali v., ex multis, le citate sentenze nn. 273/2015, 233/2015, 218/2015, 153/2015 e 142/2015. Sull'inammissibilità del ricorso afflitto da genericità e assertività delle censure, v., ex multis , le citate sentenze nn. 273/2015, 184/2014, 185/2011, 129/2011, 114/2011 68/2011, 278/2010 e 45/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), promossa, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), ed in relazione all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 508 e 590, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento agli artt. 20 e 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946 ed agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 Cost., dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, della legge n. 147 del 2013 in combinato disposto con il comma 590 del medesimo articolo, promossa, in riferimento all'art. 36 del r.d.lgs. n. 455 del 1946 ed in relazione all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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