Corte costituzionale
Sentenza n. 272/2016
Corte cost., sent. 16 dicembre 2016, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 272/2016
- Data di deposito
- 16 dicembre 2016
- Data di decisione
- 18 ottobre 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:272
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 1, legge della Regione Liguria n. 12 del 7 aprile 2015
- art. 5, comma 1, bis, legge della Regione Liguria n. 15 del 12 giugno 1989
- art. 22, legge della Regione Liguria n. 12 del 7 aprile 2015
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 94, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
Massime
Massima n. 39196
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost. - l'art. 20, comma 1, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, che ha inserito il comma 1- bis all'art. 5 della legge reg. Liguria n. 15 del 1989. La disposizione impugnata dal Governo, limitandosi a prescrivere un obbligo di non peggioramento delle «caratteristiche originarie di accessibilità» in caso di realizzazione di opere edilizie sugli edifici esistenti aperti al pubblico non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, introduce una significativa deroga all'art. 82 del TUE, che impone invece di conformare ai requisiti costruttivi e funzionali necessari per eliminare ogni barriera architettonica tutti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, sia quelli di nuova costruzione, sia (in forza del rinvio alla sezione prima del Capo III della Parte II del TUE) quelli già esistenti, qualora sottoposti a interventi di ristrutturazione. In tal modo, la disposizione regionale invade l'ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni rese in favore delle persone portatrici di handicap (cui pertiene il citato art. 82 TUE), alterando la delicata graduazione di interessi rimessa, nel sistema di tutela delle persone disabili, al legislatore statale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche attengono alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (LEP), di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. ( Precedente citato: sentenza n. 111 del 2014 ).
Massima n. 39197
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 22 della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, è estraneo al thema decidendum il preteso contrasto della disposizione impugnata con l'art. 93 del TUE, non menzionato dal Governo nel ricorso introduttivo, ma soltanto nella memoria depositata a ridosso dell'udienza pubblica. La tardività della deduzione ne comporta l'inammissibilità.
Massima n. 39198
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 94 del TUE - l'art. 22 della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, che esclude dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La disposizione impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale espresso dall'art. 94 del TUE, secondo cui, nelle zone sismiche, l'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione condiziona l'effettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in mancanza di essa il soggetto interessato non può intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto titolo abilitativo edilizio. Non vale obiettare che la norma regionale esenterebbe dalla previa autorizzazione sismica le sole opere "minori", rispetto alle quali sarebbe sufficiente l'autocertificazione del tecnico sul rispetto della disciplina di settore, giacché, per un verso, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (alcuni dei quali possono anche presentare rilevante impatto edilizio) sono ricompresi nell'ampio e trasversale concetto di opera edilizia rilevante per la pubblica incolumità utilizzato dalla normativa statale (artt. 83 e 94 del TUE) con riguardo alle zone dichiarate sismiche, e ricadono quindi nell'ambito di applicazione dello stesso art. 94; per altro verso, l'autorizzazione preventiva costituisce uno strumento tecnico idoneo ad assicurare un livello di protezione dell'incolumità pubblica indubbiamente più forte e capillare rispetto al meccanismo del controllo ex post ed eventuale, proprio della SCIA. Per costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di leggi regionali che disciplinano gli interventi edilizi in zone sismiche sono riconducibili all'ambito materiale del "governo del territorio" nonché a quello della "protezione civile", per i profili concernenti "la tutela dell'incolumità pubblica". In tali materie di potestà legislativa concorrente, assumono valore di principi fondamentali le disposizioni contenute nel Capo IV della Parte II del TUE, che prescrivono determinati adempimenti procedurali, quando rispondano ad esigenze unitarie, da ritenere particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. ( Precedenti citati: sentenze n. 300 del 2013, n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010, n. 248 del 2009 e n. 182 del 2006 ). La necessità della previa autorizzazione scritta per l'inizio di lavori edilizi nelle zone sismiche, stabilita dall'art. 94 del TUE - costituisce principio fondamentale e riveste una posizione "fondante" del settore dell'ordinamento al quale pertiene, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende l'ambito della disciplina del territorio e coinvolge valori - facenti capo alla materia della protezione civile - di tutela dell'incolumità pubblica, la quale non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali. ( Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2013, n. 312 del 2010, n. 254 del 2010, n. 282 del 2009, n. 364 del 2006, n. 182 del 2006 e n. 336 del 2005 ).
Massima n. 39199
Accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., resta assorbito l'ulteriore profilo di censura riferito all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservate a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20, comma 1, e 22 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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