Corte costituzionale

Sentenza n. 269/2016

Corte cost., sent. 15 dicembre 2016, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
269/2016
Data di deposito
15 dicembre 2016
Data di decisione
22 novembre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:269

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Calabria n. 12 del 3 giugno 2005

Parametri

Massime

Massima n. 39347

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserito difetto di giurisdizione del giudice a quo - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 12 del 2005. Non può ritenersi "macroscopico", e quindi rilevabile dalla Corte, l'eccepito difetto di giurisdizione del rimettente giudice amministrativo, non essendo certa e palese l'assenza di qualsiasi potere dell'amministrazione regionale in una fattispecie nella quale - in applicazione della norma censurata - venga dichiarata la decadenza ex lege del titolare di un ufficio e conseguentemente nominato un diverso titolare. ( Precedente citato: sentenza n. 34 del 2014 ). Per costante giurisprudenza, la valutazione della sussistenza della giurisdizione è riservata al giudice rimettente, in quanto attiene a un presupposto di legittima instaurazione del giudizio a quo . Il difetto di giurisdizione può essere rilevato dalla Corte costituzionale solo nei casi in cui appaia manifesto, così che nessun dubbio possa nutrirsi sul punto, dovendo invece la relativa indagine arrestarsi, qualora il rimettente abbia espressamente motivato in maniera non implausibile sulla sussistenza della propria potestas iudicandi . ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2015, n. 116 del 2013, n. 279 del 2012, n. 41 del 2011, n. 81 del 2010, n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008 ). La verifica sulla sussistenza della giurisdizione del rimettente - operata dalla Corte costituzionale su un piano di esclusiva ed astratta non implausibilità della motivazione addotta dal medesimo - è meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione sollevata ed esaurisce la sua funzione all'interno del giudizio incidentale, non precludendo l'eventuale successivo spiegarsi della cognizione piena sul punto da parte del giudice istituzionalmente preposto alla definizione delle questioni di giurisdizione. ( Precedente citato: sentenza n. 241 del 2008 ).

Massima n. 39348

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97 Cost. - l'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 12 del 2005 [che collega all'avvicendarsi degli organi politici regionali la decadenza automatica degli organi di vertice delle società controllate o partecipate dalla Regione indipendentemente dalle modalità di esecuzione dell'incarico], nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa. Il presidente di Fincalabra spa è figura tecnico-professionale, pur nominata fiduciariamente, non titolare di funzioni di collaborazione all'elaborazione di indirizzi politici, ma di funzioni gestionali e di esecuzione, è responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione ed indirizzo deliberati dagli organi di governo della Regione, e non risulta collegato a tali organi da relazioni istituzionali così immediate da far ritenere determinante la sua personale consonanza agli orientamenti politici degli stessi; pertanto, non rientra tra le figure alle quali, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, possono essere applicati, senza violare l'art. 97 Cost., meccanismi di spoils system come quello introdotto dalla norma censurata dal TAR Calabria. Disposizioni di legge che prevedano meccanismi di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare e non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo, sono incompatibili con l'art. 97 Cost. quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell'organo nominante, ma a titolari di incarichi dirigenziali che (come nel caso dei direttori generali delle ASL o di altri enti regionali) comportino l'esercizio di funzioni amministrative di attuazione dell'indirizzo politico, pur se tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni. ( Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2011, n. 228 del 2011, n. 224 del 2010, n. 304 del 2010, n. 34 del 2010, n. 390 del 2008, n. 351 del 2008, n. 104 del 2007, n. 103 del 2007, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008; sentenze n. 27 del 2014, n. 152 del 2013, n. 228 del 2011, n. 104 del 2007, relative ai direttori generali delle ASL; sentenze n. 20 del 2016 e n. 34 del 2010, relative a direttori di altri enti regionali; sentenza n. 20 del 2016, sul rilievo che assumono i requisiti professionali, le funzioni tecnico-gestionali e l'assenza di rapporti diretti con gli organi politici ).

Massima n. 39349

Dichiarata l'illegittimità costituzionale - per violazione dell'art. 97 Cost. - dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria 3 giugno 2005, n. 12, nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa, restano assorbite le censure riferite agli artt. 3 e 98 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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