Corte costituzionale
Sentenza n. 266/2016
Corte cost., sent. 15 dicembre 2016, n. 266
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 266/2016
- Data di deposito
- 15 dicembre 2016
- Data di decisione
- 22 novembre 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:266
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Calabria n. 11 del 27 aprile 2015
- art. 5, comma 4, legge della Regione Calabria n. 11 del 27 aprile 2015
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 2, comma 80, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 95, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 32, Costituzione
- art. 1, comma 180, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
Massime
Massima n. 39257
La disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. ( Precedente citato: sentenza n. 278 del 2014 ). L'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, sicché - per le Regioni sottoscrittrici degli accordi con lo Stato previsti dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 - sono vincolanti gli interventi individuati dal piano di rientro ai fini del contenimento della spesa sanitaria e del ripianamento dei debiti. ( Precedente citato: sentenza n. 227 del 2015 ). Gli accordi tra Stato e Regioni finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti mediante "piani di rientro" (art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004) assicurano, da un lato, la partecipazione regionale alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall'altro, vietano alla Regione di adottare unilateralmente - in via amministrativa o legislativa - misure con essi incompatibili. In caso di persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi e concordate con lo Stato, l'art. 120, secondo comma, Cost. consente, al fine di assicurare contemporaneamente l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.), l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, attraverso la nomina di un commissario ad acta , le cui funzioni devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2015, n. 278 del 2014, n. 110 del 2014, n. 228 del 2013, n. 219 del 2013, n. 180 del 2013, n. 28 del 2013 e n. 78 del 2011 ).
Massima n. 39258
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. - l'art. 2 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2015, che prevede, a partire dall'esercizio finanziario 2015, misure di contenimento della spesa per il personale e per l'acquisto di beni e di servizi per gli enti sub-regionali. L'ampia formulazione della disposizione impugnata dal Governo include tra i destinatari delle misure (pur non menzionandoli espressamente) anche le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, e dunque inevitabilmente interferisce con i compiti di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale e per l'acquisto di beni e servizi in ambito sanitario, attribuiti al Commissario ad acta nominato per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario calabrese, così violando i principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia. Né l'illegittimità di tale interferenza resta esclusa dal fatto che l'intervento regionale è comunque diretto a ridurre la spesa, poiché al Commissario non è demandato un semplice contenimento quantitativo, ma una più complessa opera di razionalizzazione della spesa sanitaria, anche mediante redistribuzione delle risorse disponibili secondo un disegno complessivo e organico, e un simile obiettivo potrebbe essere ostacolato da riduzioni del tutto disarmoniche rispetto alle scelte commissariali, che la disposizione censurata potenzialmente autorizza, demandando alla Giunta regionale il compito di determinare, con proprie linee di indirizzo, l'esatta entità delle riduzioni riguardanti ciascun ente, incluse dunque anche le aziende sanitarie. ( Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2015, n. 110 del 2014; n. 228 del 2013, n. 78 del 2011, n. 2 del 2010, n. 193 del 2007 ) . Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'incostituzionalità della legge regionale interferente con i poteri del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario sussiste anche quando l'interferenza sia meramente potenziale. ( Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2015 e n. 110 del 2014 ).
Massima n. 39259
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. - l'art. 5, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 11 del 2005, il quale prevede, che, nelle more dell'accertamento del debito, lo stanziamento del capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale costituisce limite inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridiche ed economiche verso terzi, e di conseguenza dispone il blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie che, per le relative prestazioni, determinino spese eccedenti tale limite. La disposizione impugnata dal Governo - che non impone il blocco assoluto delle procedure di accreditamento, ma consente di ampliare il novero dei soggetti accreditati fintanto che le relative spese non eccedano la disponibilità del bilancio - interferisce con i poteri del Commissario ad acta riguardanti l'adozione dei provvedimenti necessari al riassetto della rete di assistenza territoriale, così violando i principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 5, comma 4, della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11, intitolata «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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