Corte costituzionale
Sentenza n. 245/2016
Corte cost., sent. 22 novembre 2016, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 245/2016
- Data di deposito
- 22 novembre 2016
- Data di decisione
- 5 ottobre 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, legge della Regione Liguria n. 33 del 7 novembre 2013
- art. 14, comma 1, legge della Regione Liguria n. 33 del 7 novembre 2013
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 3-bis, decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011
- legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 2, comma 1, bis, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
Massime
Massima n. 39111
La sopravvenuta legge reg. Liguria n. 19 del 2016 - che ha integralmente sostituito i censurati artt. 9, comma 1, e 14, comma 1, della legge reg. Liguria n. 33 del 2013 - non impone di restituire gli atti al rimettente TAR Liguria. Il richiamato ius superveniens risulta ininfluente nel giudizio a quo , in cui si discute della legittimità di provvedimenti amministrativi da valutare in base al principio tempus regit actum . ( Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 49 del 2016, n. 30 del 2016, n. 151 del 2014, n. 90 del 2013, n. 177 del 2012, n. 209 del 2010 e n. 509 del 2000 ).
Massima n. 39112
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di rilevanza, conseguente a carenza di legittimazione a ricorrere nel giudizio principale - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, e 14, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 33 del 2013, censurati dal TAR Liguria, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo e secondo comma, lett. e ) e s ), Cost., nella parte in cui, rispettivamente, fanno coincidere con l'intero territorio ligure l'ambito territoriale ottimale (ATO) per il trasporto pubblico regionale e locale e stabiliscono che l'affidamento del relativo servizio avvenga in un unico lotto. Alla stregua delle regole consolidate della giurisprudenza amministrativa, non sussiste la legittimazione a ricorrere nel giudizio a quo delle imprese già affidatarie di servizi di trasporto pubblico su scala provinciale, non avendo esse presentato domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi su base regionale in lotto unico né emergendo alcun impedimento certo e attuale alla partecipazione, tale da determinare una situazione giuridica differenziata in capo alle suddette imprese. La motivazione addotta in contrario dal rimettente è implausibile, ricavandosi da essa la prospettazione di una lesione solo eventuale, denunziabile da parte di chi abbia partecipato alla procedura ed esclusivamente all'esito della stessa, in caso di mancata aggiudicazione.In base alla giurisprudenza costituzionale, la valutazione della sussistenza della giurisdizione, dell'interesse a ricorrere e degli altri presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio a quo è riservata al giudice rimettente, mentre la verifica della Corte costituzionale è meramente esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, con la conseguenza che la motivazione su tali presupposti può essere sindacata solo laddove implausibile ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2015, n. 110 del 2015, n. 200 del 2014, n. 91 del 2013, n. 41 del 2011, n. 270 del 2010, n. 241 del 2008, n. 50 del 2007 e n. 62 del 1992 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, e 14, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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