Corte costituzionale
Sentenza n. 233/2016
Corte cost., sent. 3 novembre 2016, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/2016
- Data di deposito
- 3 novembre 2016
- Data di decisione
- 21 settembre 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:233
Norme oggetto del giudizio
- art. 309, comma 10, codice di procedura penale
- art. 11, comma 5, legge n. 47 del 16 aprile 2015
Parametri
Massime
Massima n. 39084
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., nella parte in cui impedisce la rinnovazione delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate. L'ordinanza di rimessione chiarisce in termini sintetici, ma sufficienti, la situazione processuale all'esame del rimettente e le ragioni che impongono l'applicazione della norma censurata, precisando, tra l'altro, che nella specie non vi erano concreti elementi idonei a costituire le eccezionali esigenze cautelari richieste per la rinnovazione della misura non carceraria.
Massima n. 39085
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost. - dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11, comma 5, della legge n. 47 del 2015, «nella parte in cui prevede che l'ordinanza che dispone una misura coercitiva - diversa dalla custodia in carcere - che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate». Il requisito della eccezionalità delle esigenze cautelari - cui la norma censurata condiziona la reiterabilità delle misure coercitive divenute inefficaci per inosservanza di termini del procedimento di riesame - non è ravvisabile solo quando viene applicata la custodia in carcere, ma è compatibile con l'applicazione di misure meno afflittive, dal momento che la scelta della misura deve avvenire considerando, oltre al "grado", la natura delle esigenze cautelari (art. 275, comma 1, cod. proc. pen.), la quale può giustificare l'adozione di una misura non carceraria, o perché lo impone la pena comminata per il reato (inferiore nel massimo a cinque anni), o perché l'esistenza di una situazione pur eccezionale di pericolo può - e, in base al principio di adeguatezza, deve - essere contrastata con la misura che comporti, per chi la subisce, il minor sacrificio necessario per fronteggiare i pericula libertatis . Il legislatore - impedendo che l'ordinanza divenuta inefficace possa essere semplicisticamente «rinnovata», cioè riemessa con la stessa motivazione, come avveniva nelle prassi distorsive del passato - ha contemperato in modo non irragionevole l'esigenza di difesa sociale e quella di non frustrare le garanzie della persona raggiunta dal provvedimento coercitivo. Non è ravvisabile disparità di trattamento rispetto ai casi previsti dagli artt. 302 cod. proc. pen., 13, comma 3, della legge n. 69 del 2005, e 27 cod. proc. pen., poiché, a differenza di queste, la norma censurata è diretta a evitare che l'esito del riesame, favorevole all'interessato, sia frustrato dalla reiterazione del provvedimento cautelare caducato e dalla necessità di promuovere un nuovo procedimento identico al precedente. Neppure sussiste disparità di trattamento tra coindagati, poiché il mancato rispetto per alcuni soltanto delle cadenze temporali stabilite dall'art. 309 cod. proc. pen. differenzia la loro vicenda cautelare da quella degli altri. Né, infine, sono violati gli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., ben potendo la legge ricollegare particolari effetti ad accadimenti processuali sottratti al totale controllo dell'autorità giudiziaria (come la tempestività e la regolarità del sub-procedimento di notificazione all'indagato), senza che ciò menomi la posizione del giudice o incida sulla sua indipendenza e autonomia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevede che l'ordinanza che dispone una misura coercitiva - diversa dalla custodia in carcere - che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze