Corte costituzionale

Sentenza n. 233/2016

Corte cost., sent. 3 novembre 2016, n. 233

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
233/2016
Data di deposito
3 novembre 2016
Data di decisione
21 settembre 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:233

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39084

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., nella parte in cui impedisce la rinnovazione delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate. L'ordinanza di rimessione chiarisce in termini sintetici, ma sufficienti, la situazione processuale all'esame del rimettente e le ragioni che impongono l'applicazione della norma censurata, precisando, tra l'altro, che nella specie non vi erano concreti elementi idonei a costituire le eccezionali esigenze cautelari richieste per la rinnovazione della misura non carceraria.

Massima n. 39085

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost. - dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11, comma 5, della legge n. 47 del 2015, «nella parte in cui prevede che l'ordinanza che dispone una misura coercitiva - diversa dalla custodia in carcere - che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate». Il requisito della eccezionalità delle esigenze cautelari - cui la norma censurata condiziona la reiterabilità delle misure coercitive divenute inefficaci per inosservanza di termini del procedimento di riesame - non è ravvisabile solo quando viene applicata la custodia in carcere, ma è compatibile con l'applicazione di misure meno afflittive, dal momento che la scelta della misura deve avvenire considerando, oltre al "grado", la natura delle esigenze cautelari (art. 275, comma 1, cod. proc. pen.), la quale può giustificare l'adozione di una misura non carceraria, o perché lo impone la pena comminata per il reato (inferiore nel massimo a cinque anni), o perché l'esistenza di una situazione pur eccezionale di pericolo può - e, in base al principio di adeguatezza, deve - essere contrastata con la misura che comporti, per chi la subisce, il minor sacrificio necessario per fronteggiare i pericula libertatis . Il legislatore - impedendo che l'ordinanza divenuta inefficace possa essere semplicisticamente «rinnovata», cioè riemessa con la stessa motivazione, come avveniva nelle prassi distorsive del passato - ha contemperato in modo non irragionevole l'esigenza di difesa sociale e quella di non frustrare le garanzie della persona raggiunta dal provvedimento coercitivo. Non è ravvisabile disparità di trattamento rispetto ai casi previsti dagli artt. 302 cod. proc. pen., 13, comma 3, della legge n. 69 del 2005, e 27 cod. proc. pen., poiché, a differenza di queste, la norma censurata è diretta a evitare che l'esito del riesame, favorevole all'interessato, sia frustrato dalla reiterazione del provvedimento cautelare caducato e dalla necessità di promuovere un nuovo procedimento identico al precedente. Neppure sussiste disparità di trattamento tra coindagati, poiché il mancato rispetto per alcuni soltanto delle cadenze temporali stabilite dall'art. 309 cod. proc. pen. differenzia la loro vicenda cautelare da quella degli altri. Né, infine, sono violati gli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., ben potendo la legge ricollegare particolari effetti ad accadimenti processuali sottratti al totale controllo dell'autorità giudiziaria (come la tempestività e la regolarità del sub-procedimento di notificazione all'indagato), senza che ciò menomi la posizione del giudice o incida sulla sua indipendenza e autonomia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevede che l'ordinanza che dispone una misura coercitiva - diversa dalla custodia in carcere - che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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