Corte costituzionale
Sentenza n. 232/2016
Corte cost., sent. 3 novembre 2016, n. 232
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 232/2016
- Data di deposito
- 3 novembre 2016
- Data di decisione
- 20 settembre 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:232
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 2, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 3, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 4, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 5, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 6, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 7, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 8, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 9, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 10, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 1, comma 5, legge n. 148 del 14 settembre 2011
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 1, comma 2, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 5, bis, legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 39073
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevata dal TAR Abruzzo, in riferimento all'art. 76 Cost., per asserita violazione dell'art. 1, commi 2 e 5- bis , della legge n. 148 del 2011 e mancata considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni giustizia della Camera e del Senato. Il decreto legislativo censurato, disponendo la soppressione del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Avezzano, non ha violato il dies a quo di esercizio della delega per la riorganizzazione degli uffici giudiziari situati nelle Province dell'Aquila e di Chieti, poiché il differimento di tre anni stabilito dal citato comma 5- bis relativamente alle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ha ad oggetto solo il termine "finale" per l'esercizio della delega, e non anche il termine iniziale, di cui il legislatore delegante non si è occupato, lasciandolo automaticamente coincidere con l'entrata in vigore della legge di delegazione. La scelta del legislatore delegato di esercitare il suo potere unitariamente, senza avvalersi della proroga concessagli per le suddette aree, è estranea al thema iudicandi e comunque non è incoerente con i criteri di delega. I pareri delle Commissioni parlamentari sulla opportunità di espungere dallo schema del decreto legislativo il riferimento alla Corte d'appello dell'Aquila non erano vincolanti, come risulta dall'art. 1, comma 4, della legge n. 148 del 2011; e comunque il Governo ha tenuto conto di essi, pur se con diverse modalità. ( Precedente citato: sentenza n. 237 del 2013, secondo cui è conforme ai criteri della delega una riorganizzazione del sistema giudiziario coordinata e ispirata a visione globale ).
Massima n. 39074
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge n. 148 del 2011, censurato dal TAR Abruzzo, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto prevede un unico termine biennale per l'adozione di disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari, tale da scadere prima che sia operativa la soppressione del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Avezzano prevista dal d.lgs. n. 155 del 2012. Il rinvio dell'efficacia della riorganizzazione dei tribunali situati nelle aree abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009 - disposto dall'art. 11, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 155 e prorogato dall'art. 3- bis , comma 1, del d.l. n. 150 del 2013 - non è finalizzato a permettere una verifica della scelta e un possibile ripensamento attraverso l'esercizio della potestà correttiva delegata, bensì a coordinare il trasferimento delle funzioni con i tempi di ricostruzione delle sedi dell'Aquila e di Chieti, trovando perciò fondamento esclusivamente in esigenze logistiche e funzionali. È dunque ingiustificata la censura di disparità di trattamento e di lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria; ed anzi, la previsione di un termine unitario per l'esercizio della delega integrativa e correttiva risponde ai valori costituzionali di certezza del diritto e affidamento del cittadino.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) sollevata, per la violazione dell'art. 76 della Costituzione - in riferimento all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e alla mancata considerazione dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato - dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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