Corte costituzionale

Sentenza n. 23/2016

Corte cost., sent. 11 febbraio 2016, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/2016
Data di deposito
11 febbraio 2016
Data di decisione
13 gennaio 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:23

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38720

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 1, comma 24- ter , lett. a ), del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI e all'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - nella parte in cui prevede per i fatti di lieve entità una medesima cornice edittale della pena, indipendentemente dalla natura della sostanza stupefacente o psicotropa. La richiesta del giudice remittente, che non indica l'asserita differenza edittale necessaria, mira ad ottenere un intervento additivo della Corte in materia penale, non consentito in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate. Nessun elemento può ricavarsi, poi, dall'invocato art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che si limita a codificare il principio di proporzionalità della pena e non permette alla Corte di determinarne autonomamente la misura, ma semmai di emendare le scelte del legislatore in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento. Né è di maggiore ausilio l'art. 4 della citata decisione quadro, richiamato quale parametro interposto, in quanto lungi dal determinare precisi intervalli di pena per le diverse ipotesi di reato in tema di stupefacenti, si limita ad esigere che il legislatore nazionale fissi i massimi edittali al di sopra di determinate soglie minime, derogabili solo in pejus , secondo il cosiddetto «principio del minimo del massimo». Sull'inammissibilità di questioni formulate con un petitum che non si configura come unica soluzione costituzionalmente obbligata, v. le citate sentenze nn. 277/2014, 241/2014, 81/2014 e 30/2014 nonché l'ordinanza n. 190/2013. Sull'ampio margine di libera determinazione da riconoscersi al legislatore nella configurazione del trattamento sanzionatorio di condotte individuate come punibili, v., ex plurimis , le sentenze nn. 185/2015, 68/2012, 47/2010, 161/2009, 22/2007 e 394/2006. Sui limiti del sindacato di legittimità costituzionale sulle pene scelte dal legislatore, v., ex plurimis , le sentenze nn. 22/2007, 325/2005, 364/2004 e l'ordinanza n. 158/2004. Sulla possibilità per il legislatore di includere in uno stesso paradigma punitivo una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore, spettando, in tali casi, al giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, v., ex plurimis , le sentenze nn. 250/2010 e 47/2010, nonché le ordinanze nn. 224/2011, 213/2000 e 145/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come sostituito dall'art. 1, comma 24-ter, lettera a), del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 16 maggio 2014, n. 79, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI e all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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