Corte costituzionale
Sentenza n. 23/2016
Corte cost., sent. 11 febbraio 2016, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 23/2016
- Data di deposito
- 11 febbraio 2016
- Data di decisione
- 13 gennaio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
- art. 1, comma 24, ter lett. a), decreto-legge n. 36 del 20 marzo 2014
- legge n. 79 del 16 maggio 2014
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 757 del 25 ottobre 2004
- art. 49, comma 3, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 38720
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 1, comma 24- ter , lett. a ), del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI e all'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - nella parte in cui prevede per i fatti di lieve entità una medesima cornice edittale della pena, indipendentemente dalla natura della sostanza stupefacente o psicotropa. La richiesta del giudice remittente, che non indica l'asserita differenza edittale necessaria, mira ad ottenere un intervento additivo della Corte in materia penale, non consentito in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate. Nessun elemento può ricavarsi, poi, dall'invocato art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che si limita a codificare il principio di proporzionalità della pena e non permette alla Corte di determinarne autonomamente la misura, ma semmai di emendare le scelte del legislatore in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento. Né è di maggiore ausilio l'art. 4 della citata decisione quadro, richiamato quale parametro interposto, in quanto lungi dal determinare precisi intervalli di pena per le diverse ipotesi di reato in tema di stupefacenti, si limita ad esigere che il legislatore nazionale fissi i massimi edittali al di sopra di determinate soglie minime, derogabili solo in pejus , secondo il cosiddetto «principio del minimo del massimo». Sull'inammissibilità di questioni formulate con un petitum che non si configura come unica soluzione costituzionalmente obbligata, v. le citate sentenze nn. 277/2014, 241/2014, 81/2014 e 30/2014 nonché l'ordinanza n. 190/2013. Sull'ampio margine di libera determinazione da riconoscersi al legislatore nella configurazione del trattamento sanzionatorio di condotte individuate come punibili, v., ex plurimis , le sentenze nn. 185/2015, 68/2012, 47/2010, 161/2009, 22/2007 e 394/2006. Sui limiti del sindacato di legittimità costituzionale sulle pene scelte dal legislatore, v., ex plurimis , le sentenze nn. 22/2007, 325/2005, 364/2004 e l'ordinanza n. 158/2004. Sulla possibilità per il legislatore di includere in uno stesso paradigma punitivo una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore, spettando, in tali casi, al giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, v., ex plurimis , le sentenze nn. 250/2010 e 47/2010, nonché le ordinanze nn. 224/2011, 213/2000 e 145/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come sostituito dall'art. 1, comma 24-ter, lettera a), del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 16 maggio 2014, n. 79, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI e all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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