Corte costituzionale

Sentenza n. 211/2016

Corte cost., sent. 16 settembre 2016, n. 211

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
211/2016
Data di deposito
16 settembre 2016
Data di decisione
14 giugno 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:211

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 224, legge n. 190 del 23 dicembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 39065

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 5, 117, quarto comma, 119, quinto comma e 120 Cost., l'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato "sentita" la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché "d'intesa" con la Conferenza stessa. La norma interviene in materia di trasporto pubblico locale, individuando i criteri di ripartizione su base regionale delle risorse per investimento da destinare al rinnovo del parco veicolare su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale; e configura un apporto dello Stato volto a migliorare sul territorio nazionale e in una prospettiva di convergenza, standard quali la sicurezza dei mezzi adibiti al servizio di trasporto. In tale ambito, l'esigenza di assicurare la massima continuità, adeguatezza e grado di omogeneità del servizio di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale è soddisfatta attraverso il concorso di tutti gli apporti finanziari possibili. Un simile intervento statale, attesa l'impossibilità, ad oggi, di applicare integralmente gli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali di cui all'art. 119 Cost., si giustifica nel caso soddisfi l'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti costituzionali. Dal momento, però, che la materia del trasporto pubblico locale rientra tra quelle residuali delle Regioni, il principio di leale collaborazione impone che il riparto dei fondi assicuri il più ampio coinvolgimento decisionale del sistema regionale in ordine al riparto delle risorse finanziarie in oggetto; coinvolgimento che si realizza attraverso lo strumento della "previa intesa" con la Conferenza permanente Stato-Regioni. Sulla inclusione della materia del trasporto pubblico locale tra le competenze residuali delle Regioni, nonché sui limiti dell'ammissibilità dell'intervento dello Stato volto a finanziare il trasporto pubblico locale, v., rispettivamente, le citate sentenze nn. 273/2013 e 232/2011. Sull'esclusione del Fondo finalizzato all'acquisto dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale dalle previsioni dell'art. 119, quinto comma, Cost. v., ex plurimis , le citate sentenze n. 451/2006, 107/2005 e 16/2004. Sulla declinazione del principio di leale collaborazione, specie con riferimento alle norme che disciplinano i criteri e le modalità ai fini del riparto o riduzione di fondi o trasferimenti destinati ad enti territoriali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 273/2013, 182/2013, 117/2013, 168/2008, 27/2010 e 222/2005. Sulla necessità di assicurare il più ampio coinvolgimento decisionale del sistema regionale in ordine al riparto delle risorse finanziarie nelle materia di competenza residuale regionale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 147/2016 e 168/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservate a separate pronunce le decisioni sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato "sentita" la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché "d'intesa" con la Conferenza stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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