Corte costituzionale

Sentenza n. 21/2016

Corte cost., sent. 11 febbraio 2016, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/2016
Data di deposito
11 febbraio 2016
Data di decisione
26 gennaio 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:21

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 1, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • legge n. 164 del 11 novembre 2014
  • art. 1, comma 237, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 1, comma 365, legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Parametri

Massime

Massima n. 38717

? costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 32, primo comma, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - così come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 11 novembre 2014, n. 164, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 237, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, nonché nel testo modificato dall'art. 1, comma 365, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 -, nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture recettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La disciplina impugnata, in quanto volta ad identificare una peculiare tipologia di strutture turistico recettive, attiene alla materia del «turismo e industria alberghiera» di competenza legislativa regionale residuale. Tuttavia, essa presenta profili strettamente intrecciati con la competenza del legislatore statale in materia di «sistema tributario», nonché con la competenza legislativa concorrente in materia di «porti», in relazione alla quale rilevano esigenze di garanzia del rispetto di livelli omogenei di tutela della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, deve trovare applicazione il principio generale secondo cui, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze, qualora non risulti possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione, che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie e che può ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell'intesa. Sull'esclusione della cessazione della materia del contendere nel caso di modifica della norma impugnata che non sia satisfattiva delle censure di legittimità costituzionale proposte e che non ne alteri la portata precettiva, v. le citate sentenze nn. 219/2013 e 193/2012. Sull'estensione della questione di legittimità costituzionale al nuovo testo della disposizione impugnata in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione, nel caso in cui la modifica legislativa non sia tale da soddisfare il soggetto ricorrente o da alterare i termini del quadro normativo, v. le citate sentenze nn. 46/2015 e 8/2014. Sulla riconducibilità delle strutture turistico ricettive, in specie di quelle all'aria aperta, alla materia del «turismo e industria alberghiera», v. ex plurimis le citate sentenze nn. 171/2012 e 80/2012. Sull'ipotesi in cui molteplici competenze legislative statali e regionali siano legate in maniera inestricabile, v. le citate sentenze nn. 334/2010 e 50/2005. Sul principio secondo cui, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze, qualora non risulti possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale, purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 1/2016, 44/2014, 237/2009, 168/2008 e 50/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 13 del 2015),

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 237, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale del citato art. 32, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come modificato dell'art. 1, comma 365, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2016.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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