Corte costituzionale

Sentenza n. 199/2016

Corte cost., sent. 21 luglio 2016, n. 199

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
199/2016
Data di deposito
21 luglio 2016
Data di decisione
21 giugno 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:199

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge della Regione Umbria n. 8 del 30 marzo 2015
  • art. 1, comma 7, ter, legge della Regione Umbria n. 36 del 24 dicembre 2007
  • art. 1, comma 7, quater, legge della Regione Umbria n. 36 del 24 dicembre 2007
  • art. 1, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 14 del 31 marzo 2015
  • art. 22, legge della Regione Basilicata n. 3 del 9 febbraio 2016
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 14 del 31 marzo 2015
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 14 del 31 marzo 2015
  • art. 1, comma 7, quinques, legge della Regione Umbria n. 36 del 24 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 39025

È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. - dell'art. 8 della legge della Regione Umbria del 30 marzo 2015, n. 8, nella parte in cui sostituisce il comma 7- ter e aggiunge il comma 7- quater dell'art. 1 della legge della Regione Umbria n. 36 del 2007. La disposizione, che disciplina l'esenzione dalla tassa automobilistica a partire dal 1° gennaio 2016 per certe categorie di auto e motoveicoli, è stata abrogata dalla legge regionale n. 16 del 2015, e dunque non ha avuto applicazione, con evidente carattere satisfattivo. Sulla cessazione della materia del contendere per effetto dell'abrogazione avente un evidente carattere satisfattivo, v. la citata sentenza n. 149/2015.

Massima n. 39026

È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 1, comma 4, della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), previo trasferimento della questione sull'art. 22 della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2016). La norma, che introduce una tassa di circolazione forfettaria in luogo della tassa automobilistica per taluni veicoli per l'anno 2015, pur abrogata dalla legge regionale n. 47 del 2015, è del tutto analoga ad altra introdotta con successiva legge regionale, sulla quale pertanto va trasferita la questione. Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale è costante nello stabilire che un intervento regionale sull'esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza dell'ente e incide su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. I margini di manovra che le regioni hanno sulla tassa automobilistica, previsti dal d. lgs. n. 68 del 2011 non consentono di superare i limiti massimi ivi previsti, che concernono anche il regime delle esenzioni. Sulla manovrabilità da parte delle Regioni del regime della tassa automobilistica, consentita solo nei termini stabiliti dalla legge dello Stato, v. le citate sentenze n. 288/2012, 451/2007, 455/2005 e 296/2003.

Massima n. 39027

È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 1, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali) che, in materia di tassa automobilistica, esonerando da sanzioni e interessi chi ha versato l'importo dopo una certa data, posteriore a quella stabilita dalla normativa statale, ha avuto l'effetto di prorogare il termine per corrisponderla. Poiché la tassa automobilistica non può annoverarsi tra i tributi propri regionali, in quanto alle Regioni a statuto ordinario è stato attribuito solo il gettito relativo, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con d.m. n. 462 del 1998 - restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale -, ne deriva che i termini di pagamento, e il correlato regime sanzionatorio in caso di inosservanza, non sono inclusi nell'oggetto del d.m. n. 418 del 1998, che trasferisce alle Regioni a statuto ordinario le funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. Sulla natura della tassa automobilistica, v. la citata sentenza n. 288/2012. Sulle attribuzioni regionali in materia di tassa automobilistica, v. le citate sentenze nn. 507/2000 e 296/2003.

Massima n. 39028

È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 8 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8, nella parte in cui introduce il comma 7- quinquies dell'art. 1 della legge della Regione Umbria n. 36 del 2007 che, in materia di tassa automobilistica, esonerando da sanzioni e interessi chi ha versato l'importo dopo una certa data, posteriore a quella stabilita dalla normativa statale, ha avuto l'effetto di prorogare il termine per corrisponderla. Poiché la tassa automobilistica non può annoverarsi tra i tributi propri regionali, in quanto alle Regioni a statuto ordinario è stato attribuito solo il gettito relativo, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con d.m. n. 462 del 1998 - restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale -, ne deriva che i termini di pagamento, e il correlato regime sanzionatorio in caso di inosservanza, non sono inclusi nell'oggetto del d.m. n. 418 del 1998, che trasferisce alle Regioni a statuto ordinario le funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. Sulla natura della tassa automobilistica, v. la citata sentenza n. 288/2012. Sulle attribuzioni regionali in materia di tassa automobilistica, v. le citate sentenze nn. 507/2000 e 296/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), previo trasferimento della questione sull'art. 22 della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2016);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata n. 14 del 2015;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), nella parte in cui introduce il comma 7-quinquies dell'art. 1 della legge della Regione Umbria 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria);

4) dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Umbria n. 8 del 2015, nella parte in cui sostituisce il comma 7-ter e aggiunge il comma 7-quater dell'art. 1 della citata legge della Regione Umbria n. 36 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2015.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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