Corte costituzionale
Sentenza n. 189/2016
Corte cost., sent. 20 luglio 2016, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 189/2016
- Data di deposito
- 20 luglio 2016
- Data di decisione
- 14 giugno 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:189
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 21 del 21 novembre 2011
- art. 23, comma 7, legge della Regione autonoma Sardegna n. 21 del 21 novembre 2011
- art. 7, comma 1, lett. f), legge della Regione autonoma Sardegna n. 21 del 21 novembre 2011
- art. 18, legge della Regione autonoma Sardegna n. 21 del 21 novembre 2011
- art. 20, legge della Regione autonoma Sardegna n. 21 del 21 novembre 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 118, comma 3, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Sardegna
- art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 22 maggio 1975
- art. 146, comma 9, quarto periodo, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 146, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 149, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
Massime
Massima n. 39008
È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, commi 6 e 7, della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s ), e 118, terzo comma, Cost. nonché all'art. 3 dello statuto speciale - che, apportando modifiche all'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), ha previsto, in particolare, che la Giunta regionale proponga gli adeguamenti al piano paesaggistico regionale necessari per consentire, anche in ambito costiero, la realizzazione di nuove strutture residenziali ricettive connesse ai campi da golf. La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, formalmente accettata dalla Regione resistente, comporta, infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Massima n. 39009
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. f ), della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 9, 117, primo comma, e secondo comma, lett. l ) e s ), Cost. - che, inserendo il comma 5- ter nell'art. 8 della legge regionale n. 4 del 2009 (legge attuativa del cosiddetto piano casa), prevede che gli interventi edilizi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge novellata «sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi». La norma impugnata deve essere interpretata nel senso che gli interventi edilizi ivi previsti non possono essere realizzati in deroga né al piano paesaggistico regionale né alla legislazione statale. Infatti dal tenore letterale della norma emerge che gli interventi ammessi sono solo quelli in deroga ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici comunali vigenti e non anche al piano paesaggistico regionale. Inoltre, sempre il dato letterale della norma non consente che gli interventi possano essere posti in essere in deroga al d.m. n. 1444 del 1968 e alla normativa statale in materia di rischi di incidenti rilevanti. La stessa clausola di salvezza ivi prevista dimostra che il legislatore regionale ha voluto espressamente escludere che gli interventi edilizi possano essere realizzati in violazione delle disposizioni del codice civile (il cui richiamo deve intendersi come riferito all'intiera disciplina civilistica di cui il d.m. n. 1444 del 1968 è parte integrante e fondamentale) e dei diritti dei terzi. Sul riconoscimento al legislatore statale del potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come "riforme economico-sociali", v. le citate sentenze nn. 51/2006 e 536/2002. Sull'ammissibilità, nei giudizi in via principale, delle questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, purché le interpretazioni non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni medesime del tutto astratte e pretestuose, v. le citate sentenze nn. 3/2016, 245/2015, 269/2014 e 207/2014. Sull'impossibilità per la legislazione regionale di porsi in contrasto con la normativa statale in materia di rischi di incidenti rilevanti, da ricondursi alla materia «tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., v. le citate sentenze nn. 135/2005 e 407/2002. Sul principio della prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici, v. la citata sentenza n. 11/2016 Sul d.m. n. 1444 del 1968, v. le citate sentenze n. 134/2014, 6/2013, 114/2012 e 232/2005. Per la riconducibilità dell'intervento legislativo regionale sul piano paesaggistico regionale alla materia «edilizia e urbanistica», v. la citata sentenza n. 46/2014.
Massima n. 39010
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 18 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - il quale, inserendo l'art. 5- bis dopo l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 1998, prevede che gli interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela siano assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica disciplinato dal regolamento adottato con il d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 e riconosce alla Giunta regionale la possibilità di individuare ulteriori forme di semplificazione del suddetto procedimento. La disposizione regionale censurata costituisce attuazione di quanto previsto dalla normativa statale. Infatti, l'art. 6 del regolamento, adottato a norma dell'art. 146, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. n. 42 del 2004), dispone, da un lato, l'immediata applicazione delle sue disposizioni nelle regioni a statuto ordinario e, dall'altro, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano - in ragione dell'attinenza delle disposizioni del decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste - entro centottanta giorni, adottino, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata secondo i criteri del decreto. Non risulta violato il parametro evocato in quanto il riconoscimento alla Giunta del potere di individuare «ulteriori» forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica da parte della norma impugnata deve essere inteso nel senso che la Giunta può prevedere forme di semplificazione "diverse" da quelle previste dalla normativa statale ma non per questo di "maggiore semplificazione". Sull'affermazione che non è ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti di atti che siano la diretta applicazione di preesistenti disposizioni legislative non impugnate, v. la citata sentenza n. 30/2012.
Massima n. 39011
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21, limitatamente alle parole «e paesaggistici», che, nel sostituire il comma 4- bis dell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, prevede l'irrilevanza non solo a fini urbanistici ed edilizi ma anche paesaggistici degli allestimenti mobili di pernottamento (quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività). La procedura di autorizzazione paesaggistica disciplinata dalla normativa statale, non derogabile da parte delle Regione, è volta a stabilire proprio se un determinato intervento abbia o meno un impatto paesaggistico significativo. La disposizione impugnata, invece, nel qualificare come paesaggisticamente irrilevanti taluni interventi nelle aziende ricettive all'area aperta, consente che essi vengano posti in essere a prescindere dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la quale è norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare in quanto adottata nell'ambito della competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. La norma censurata si pone, dunque, in contrasto con il richiamato art. 146, oltre che con l'art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio - che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione paesaggistica - e con l'Allegato 1 del d.P.R n. 139 del 2010 che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità», assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica. Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99, v. la citata sentenza n. 278/2010. Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 4, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, v. la citata sentenza n. 189/2015. Sull'autorizzazione paesaggistica, v. le citate sentenze nn. 235/2011, 101/2010 e 232/2008. Sull'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, quale norma di grande riforma economico-sociale, v. la citata sentenza n. 238/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), limitatamente alle parole «e paesaggistici»;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera f), della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2011, promosse, in riferimento agli artt. 9, 117, primo comma, e secondo comma, lettere l) e s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 18 della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, commi 6 e 7, della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2011, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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