Corte costituzionale

Sentenza n. 188/2016

Corte cost., sent. 20 luglio 2016, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
188/2016
Data di deposito
20 luglio 2016
Data di decisione
14 giugno 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:188

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 711, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 1, comma 712, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 1, comma 715, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 1, comma 723, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 1, comma 725, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 1, comma 727, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 1, comma 729, legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 119, comma 1, Costituzione
  • art. 119, comma 2, Costituzione
  • art. 119, comma 4, Costituzione
  • art. 4, n. 1-bis, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 51, comma 2, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 54, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 63, comma 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 23 gennaio 1965
  • decreto legislativo n. 8 del 2 gennaio 1997
  • decreto legislativo n. 9 del 2 gennaio 1997
  • art. 1, comma 159, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
  • art. 97, Costituzione
  • art. 27, legge n. 42 del 5 maggio 2009

Massime

Massima n. 39007

Il principio costituzionale dell'indefettibilità del meccanismo dell'accordo tra Stato e autonomie speciali in materia finanziaria è il criterio in base a cui valutare le norme che regolano le loro relazioni finanziarie. Lo strumento dell'accordo, infatti, serve a conciliare, nel loro complesso, punti controversi o indefiniti, senza implicare un vincolo di risultato, bensì di metodo, dovendo le parti porre in essere un confronto realmente orientato al superiore interesse pubblico di conciliare, nei limiti del possibile, l'autonomia finanziaria della Regione con gli indefettibili vincoli di finanza pubblica. Alla luce di tale principio sono state sindacate le questioni sollevate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 1, commi 711, 712, 715, 723, 725, 727 e 729 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le norme impugnate recano previsioni attuative e complementari al meccanismo di riserva del maggior gettito dell'imposta municipale propria (IMU) applicabili ai Comuni - tra gli altri - della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. In particolare, è costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 49, 51 secondo comma e 63, quarto comma, dello statuto speciale regionale, nonché al principio di leale collaborazione e con gli effetti di cui in motivazione, l'art. 1, commi 711, 712, e 729, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; non sono fondate - in riferimento agli artt. 4, numero 1-bis), 48, 49, 51, secondo comma, 54, 63 e 65 dello Statuto speciale regionale, in relazione alla relativa normativa di attuazione, in relazione al principio di neutralità finanziaria previsto dall'art. 1, comma 159, della legge n. 220 del 2010, nonché in riferimento agli artt. 3 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost. ed ai principi dell'accordo in materia finanziaria e di leale collaborazione - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 723, 725 e 727; è inammissibile, per difetto del percorso argomentativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, in tema di deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, promossa in riferimento ai medesimi parametri sopraindicati. Va ricordato che la procedura pattizia prevista dalla legge n. 42 del 2009, dal decreto attuativo in tema di federalismo fiscale municipale (d. lgs. n. 23 del 2011) e dallo statuto di autonomia, è volta ad individuare la fissazione dei criteri di riparto definitivo del gettito fiscale. Da tali parametri si evincono alcuni principi cardine della riforma tributaria afferente alle autonomie speciali, ed in particolare alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, quali la conferma del metodo pattizio quale strumento indefettibile, anche sotto il profilo procedurale, nella disciplina delle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie speciali; il principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alle autonomie speciali da attuare secondo il canone della leale collaborazione; la finalità di razionalizzazione e perequazione del meccanismo rideterminativo del riparto fiscale; il criterio guida della "sostituzione" dei tributi per assicurare il nuovo riparto della fiscalità territoriale. È solo il rispetto di tali criteri guida che realizza il necessario bilanciamento tra le ragioni di salvaguardia delle autonomie speciali, quelle di realizzazione del federalismo solidale e quelle di tutela dell'equilibrio di bilancio, inteso non solo come riferito alle singole autonomie e al sistema della finanza pubblica allargata, ma anche in senso dinamico, ossia finalizzato a una gestione finanziaria che ricerchi in modo continuo un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. Risulta pertanto che il riparto del gettito fiscale relativo alla Regione autonoma ricorrente non può che passare attraverso il procedimento negoziato dell'accordo, ed è in base a tale parametro che vanno valutate le norme impugnate, in particolare quelle che disciplinano l'istituto dell'accantonamento, per mezzo del quale poste attive che permangono nella titolarità della Regione speciale le sono sottratte da un'immediata disponibilità, per obbligarla a ridurre di un importo corrispondente il livello delle spese, e farle così partecipare al risanamento delle finanze pubbliche, impiegando a tal fine le risorse che lo Stato trattiene. Quanto al comma 729, che consolida gli effetti prodotti dall'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 e dall'art. 1, comma 380, della l. n. 228 del 2012, esso non contempla il contraddittorio e l'accordo come procedimenti necessari per la definizione del nuovo riparto della fiscalità territoriale; perpetua l'istituto dell'accantonamento, che ha natura intrinsecamente provvisoria, senza pertanto configurarlo, in una prospettiva dinamica, come istituto suscettibile di rideterminazione, per cui esso va sostituito da una serie di complesse transazioni ispirate al leale contradditorio tra lo Stato e le autonomie speciali; non rispetta il principio di neutralità degli effetti della riforma nell'ambito delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; non rende ostensibili i dati analitici di composizione del gettito, violando così il principio di leale collaborazione. Il sistema tributario regionale è caratterizzato, infatti, dall'eteronomia della struttura dei tributi e dalla centralizzazione dei meccanismi di riscossione e riparto. Se tali soluzioni appaiono giustificate dall'interrelazione con più parametri costituzionali di primaria importanza, tra i quali spiccano il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dei vincoli comunitari, aggiungervi anche l'esonero per lo Stato dall'obbligo di rendere ostensibili e confrontabili i dati necessari per una corretta attuazione del precetto costituzionale, inerente alla salvaguardia delle risorse spettanti all'autonomia speciale, costituisce un'ingiustificata compressione dell'autonomia stessa, che pone a rischio anche il tessuto democratico delle comunità esponenziali del pluralismo locale, che hanno bisogno di conoscere i dati suddetti per poter giustificare innanzi la comunità amministrata il rapporto tra il prelievo tributario locale e il suo impiego. Dalla precedente enunciazione di illegittimità costituzionale del meccanismo degli accantonamenti deriva anche l'illegittimità del comma 711, che prevede che la compensazione del minor gettito dell'IMU avvenga attraverso un minor accantonamento delle quote di compartecipazione regionali ai tributi erariali; e del comma 712, che determina un accantonamento con riguardo all'IMU sull'abitazione principale, sostituendo tale mancato gettito con quello della TASI, senza però che tale tributo abbia fornito per l'esercizio finanziario 2014 un provento equivalente a quello presunto dell'IMU. Peraltro, in ordine agli effetti prodotti dalle dichiarate illegittimità sul meccanismo dell'accantonamento, proprio in base al principio dell'equilibrio dinamico del bilancio, questo verrà meno a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando tuttavia che per i decorsi esercizi gli accantonamenti effettuati in via preventiva dovranno essere conciliati con i dati del gettito fiscale accertato, restituendo alla Regione ricorrente le somme trattenute in eccedenza (sono considerati assorbiti gli altri motivi di censura). Sono invece infondate le questioni relative al comma 723, che si limita a introdurre a carico degli enti locali un mero obbligo di comunicazione; e ai commi 725 e 727, che disciplinano sia il caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di IMU, una somma spettante al Comune, che il caso opposto, dettando prescrizioni per la comunicazione degli errori e le modalità con cui porvi rimedio. Una volta rimosso il meccanismo degli accantonamenti, la regolazione degli errori descritti avverrà in altro modo, senza alcun pregiudizio per le finanze regionali. Sullo strumento dell'accordo, quale mezzo per conciliare, nel loro complesso, punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le autonomie speciali, senza che esso implichi un vincolo di risultato, bensì di metodo, v., rispettivamente, le citate sentenze nn. 19/2015 e 379/1992. Sulla funzione dell'accantonamento, per cui poste attive che permangono nella titolarità della Regione, sono sottratte a un'immediata disponibilità, per obbligare l'autonomia speciale a ridurre di un importo corrispondente il livello delle spese, v. le citate sentenze nn. 77/2015 e 23/2014. Sulla differenza tra l'istituto dell'accantonamento e quello del contributo delle autonomie speciali, v. la citata sentenza n. 19/2015. Sulla natura dinamico dell'equilibrio di bilancio, v. le citate sentenze nn. 10/2015, 40/2014, 266/2013, 250/2013, 213/2008, 384/1991 e 1/1966. Sull'inscindibile connessione tra il principio dell'equilibrio dinamico del bilancio ed il carattere di continuità degli esercizi finanziari, v. la citata sentenza n. 155/2015. Sull'efficacia soggettiva delle pronunce d'illegittimità costituzionale fondate sui parametri statutari, v. la citata sentenza n. 39/2014. Sull'inammissibilità, per carenza di motivazione, della questione genericamente proposta, non essendo sufficiente il generico rinvio al precedente ricorso, v. rispettivamente, la citata sentenza n. 155/2015 e, ex multis , n. 220/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe,

1) dichiara, con gli effetti di cui in motivazione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 723, 725 e 727, della legge n. 147 del 2013, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 4, numero 1-bis), 48, 49, 51, secondo comma, 54, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in relazione alla normativa di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale), al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), in relazione al principio di neutralità finanziaria previsto dall'art. 1, comma 159, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), nonché in riferimento agli artt. 3 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost. ed ai principi dell'accordo in materia finanziaria e di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento ai medesimi parametri di cui al punto precedente, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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