Corte costituzionale
Sentenza n. 175/2016
Corte cost., sent. 14 luglio 2016, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/2016
- Data di deposito
- 14 luglio 2016
- Data di decisione
- 21 giugno 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge della Regione Puglia n. 12 del 23 marzo 2015
- art. 7, comma 5, legge della Regione Puglia n. 12 del 23 marzo 2015
- art. 7, comma 3, legge della Regione Puglia n. 12 del 23 marzo 2015
- art. 8, comma 1, legge della Regione Puglia n. 12 del 23 marzo 2015
- art. 8, comma 3, legge della Regione Puglia n. 12 del 23 marzo 2015
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 20, legge n. 68 del 12 marzo 1999
- art. 1, comma 2, legge n. 407 del 23 novembre 1998
- art. 35, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. o), Costituzione
Massime
Massima n. 38980
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12, impugnato - in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri - nella parte in cui prevede che l'assunzione dei beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere avvenga per chiamata diretta e personale. La normativa regionale non lede la potestà legislativa statale in materia di ordinamento civile, manifestando chiaramente l'intento di dare attuazione al diritto al collocamento obbligatorio riconosciuto dalla legge statale. Sulla base di un'interpretazione sistematica, infatti, il riferimento alla chiamata diretta deve considerarsi riferito alle sole ipotesi (livelli retributivi fino al quinto) già previste dalla normativa italiana, specificamente dall'art. 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998 e dall'art. 35, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001. Al contrario, la menzionata chiamata diretta deve ritenersi non operante in altri casi (ad esempio con riferimento a livelli retributivi superiori al quinto), rispetto ai quali la normativa censurata avrebbe rappresentato una deroga illegittima alla normativa statale e una violazione della regola del pubblico concorso. Sulla corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, v., fra le altre, la citata sentenza n. 246/2013. Sul consolidato orientamento in base al quale per l'individuazione dell'àmbito materiale nel quale ricade la normativa censurata occorre conferire rilievo alla ratio che ispira la disciplina, al suo contenuto precettivo e all'oggetto specifico della regolamentazione adottata, v., le citate sentenze nn. 245/2015 (punto 3.1. del Considerato in diritto) , e 140/2015 (punto 6. del Considerato in diritto ). Sulla riconducibilità della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Regioni e degli enti locali alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., v. la citata sentenza n. 150/2015.
Massima n. 38981
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12, impugnato, in riferimento all'art. 97 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri che prevede che il diritto al collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, da realizzarsi con chiamata diretta e personale, sia attuato dagli enti e agenzie «istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali». La normativa regionale non invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e non estende arbitrariamente la platea degli obbligati al collocamento obbligatorio rispetto alle previsioni della legge statale. Essa, al contrario, indicando una moltitudine di enti rispetto ai quali la Regione è titolare di poteri direttivi e di controllo, risulta conforme alle previsioni di principio della legge n. 68 del 1999 (art. 20), che rimette alla Regione il compito di attuare le disposizioni dettate dal legislatore statale. Sulla corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, v., fra le altre, la citata sentenza n. 246/2013. Sul consolidato orientamento in base al quale per l'individuazione dell'àmbito materiale nel quale ricade la normativa censurata occorre conferire rilievo alla ratio che ispira la disciplina, al suo contenuto precettivo e all'oggetto specifico della regolamentazione adottata, v., le citate sentenze nn. 245/2015 (punto 3.1. del Considerato in diritto) , e 140/2015 (punto 6. del Considerato in diritto ). Sulla riconducibilità della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Regioni e degli enti locali alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., v. la citata sentenza n. 150/2015.
Massima n. 38982
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 7, comma 3, della legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12, nella parte in cui annovera anche i conviventi more uxorio e i genitori tra i beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere. La previsioni di soggetti beneficiari del collocamento obbligatori ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998 - che, nella sua attuale formulazione, menziona soltanto il coniuge, i figli e, a certe condizioni, i fratelli - lede la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile spettante allo Stato, chiamato a garantire la parità di trattamento e il contemperamento, nell'àmbito di una disciplina generale e astratta, dei diversi valori in gioco. (Restano assorbite le censure riferite alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. o), e dell'art. 3 Cost.). Sulla corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, v., fra le altre, la citata sentenza n. 246/2013. Sul consolidato orientamento in base al quale per l'individuazione dell'àmbito materiale nel quale ricade la normativa censurata occorre conferire rilievo alla ratio che ispira la disciplina, al suo contenuto precettivo e all'oggetto specifico della regolamentazione adottata, v., le citate sentenze nn. 245/2015 (punto 3.1. del Considerato in diritto) , e 140/2015 (punto 6. del Considerato in diritto ). Sulla riconducibilità della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Regioni e degli enti locali alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., v. la citata sentenza n. 150/2015.
Massima n. 38983
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. l ) e o ), Cost., l'art. 8, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12, nella parte in cui accorda, ai beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, permessi retribuiti per cento ore annue e parifica le ore di assenza, anche ai fini previdenziali, a normali ore di lavoro. La disciplina regionale interferisce in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, attinente all'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato. In tale ambito esiste, infatti, una rigorosa tassatività delle fonti di disciplina del rapporto, rappresentate dalla legge statale e, nei limiti segnati da questa, dalla contrattazione collettiva, non essendo ravvisabile alcuna riserva in favore della legislazione regionale a disciplinare aspetti, come l'attribuzione di un cospicuo numero di ore di permessi retribuiti, che si riverberano in misura rilevante nello svolgersi del rapporto di lavoro. Nel disciplinare il trattamento previdenziale delle ore retribuite per permessi, poi, il legislatore regionale ha leso, inoltre, la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera o ), Cost. (Restano assorbite le censure incentrate sulla violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.). Sulla corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, v., fra le altre, la citata sentenza n. 246/2013. Sul consolidato orientamento in base al quale per l'individuazione dell'àmbito materiale nel quale ricade la normativa censurata occorre conferire rilievo alla ratio che ispira la disciplina, al suo contenuto precettivo e all'oggetto specifico della regolamentazione adottata, v., le citate sentenze nn. 245/2015 (punto 3.1. del Considerato in diritto) , e 140/2015 (punto 6. del Considerato in diritto ). Sulla riconducibilità della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Regioni e degli enti locali alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., v. la citata sentenza n. 150/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno), nella parte in cui annovera anche i conviventi more uxorio e i genitori tra i beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, della citata legge regionale, nella parte in cui accorda, ai beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, permessi retribuiti per cento ore annue e parifica le ore di assenza, anche ai fini previdenziali, a normali ore di lavoro;
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 5, della citata legge regionale, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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