Corte costituzionale

Sentenza n. 157/2016

Corte cost., sent. 1° luglio 2016, n. 157

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
157/2016
Data di deposito
1° luglio 2016
Data di decisione
1° giugno 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:157

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Calabria n. 15 del 11 agosto 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38951

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 - impugnata in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 Cost., in relazione all'art. 18 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), nonché al principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici - la quale, modificando la precedente legge regionale n. 2 del 2013, prevede con la sua entrata in vigore l'immediata decadenza dei componenti il collegio dei revisori del Consiglio e della Giunta regionale ed il rinnovo dell'organo collegiale. La motivazione dell'approvazione della normativa censurata - avvenuta nel periodo in cui gli organi regionali si trovavano in regime di prorogatio in attesa delle elezioni indette a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione - è stata ravvisata nell'urgenza derivante dal fatto che era stata sollevata questione di legittimità costituzionale proprio sulla disciplina precedente contenuta nell'art. 2, comma 1, della menzionata legge regionale n. 2 del 2013, poi effettivamente dichiarata illegittima con la sentenza n. 228 del 2015. La Regione ha correttamente esercitato il potere legislativo in quanto costituisce valida ragione di urgenza non solo la necessità di adottare una nuova normativa a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ma anche, come nel caso di specie, quella di evitare il rischio di una simile pronuncia, ove si ritenga che le argomentazioni portate dal giudice a sostegno della non manifesta infondatezza siano meritevoli di considerazione. Sulle limitazioni ai poteri del Consigli regionali durante il periodo di prorogatio , ai quali è consentito il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non anche una generica proroga di tutti i poteri, v. le citate sentenze nn. 81/2015, 64/2015, 55/2015, 44/2015 e 68/2010. Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2, v. la citata sentenza n. 228/2015.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 - Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), sollevata, in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 della Costituzione, in relazione all'art. 18 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), nonché al principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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