Corte costituzionale
Sentenza n. 154/2016
Corte cost., sent. 24 giugno 2016, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 154/2016
- Data di deposito
- 24 giugno 2016
- Data di decisione
- 31 maggio 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:154
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, legge della Regione Basilicata n. 4 del 27 gennaio 2015
- art. 27, legge della Regione Basilicata n. 4 del 27 gennaio 2015
- art. 28, legge della Regione Basilicata n. 4 del 27 gennaio 2015
- art. 30, legge della Regione Basilicata n. 4 del 27 gennaio 2015
- art. 47, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 4 del 27 gennaio 2015
Parametri
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 52-quinquies, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 35, decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014
- legge n. 164 del 11 novembre 2014
Massime
Massima n. 38940
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., l'art. 29 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4, che regola il procedimento per il rilascio dell'intesa o per il suo diniego, nella parte in cui stabilisce che la Regione debba concluderlo nel termine di novanta giorni dalla richiesta e che, entro sessanta giorni, debba ottenere il parere degli enti locali, limitatamente alle intese in materia di energia. La norma, nell'escludere dal suo ambito di applicazione i procedimenti relativi alle intese in materia di sanità e protezione civile, conferma implicitamente di applicarsi a quelle in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Poiché, con riferimento all'energia, la disciplina di tutte le forme collaborative e dell'intesa stessa spetta in via esclusiva al legislatore statale anche quando la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, la norma regionale nel fissare un termine diverso da quello nazionale, sia per l'acquisizione del parere degli enti locali, che per il rilascio o il diniego dell'intesa, determina unilateralmente le forme e i modi della collaborazione, violando i principi fondamentali della materia, contenuti nell'art. 52- quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. (Risultano assorbite le altre censure dedotte) Sulle norme del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità quali principi fondamentali della materia, cfr. la citata sentenza n. 182/2013. Sulla competenza del legislatore statale a disciplinare tutte le forme collaborative, con riferimento all'energia, anche quando la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, v. le citate sentenze nn. 131/2016 e 331/2010.
Massima n. 38941
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, e 118, primo comma, Cost. - degli artt. 27, 28 e 30 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4, che, disciplinando le modalità di consultazione delle comunità locali nei procedimenti in cui la Regione è chiamata ad esprimere o a negare la propria intesa, rispettivamente indicano le finalità dell'intervento normativo, definiscono l'atto di intesa o di diniego della stessa quale di alta amministrazione, ed escludono i procedimenti in materia di protezione civile e sanità dall'ambito di applicazione della legge. Rientra nella competenza della Regione e non interferisce con la disciplina statale la normativa che, ai soli fini della formazione della sua stessa volontà in vista dell'intesa che deve dare allo Stato, promuova il coinvolgimento delle comunità locali.
Massima n. 38942
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 47, comma 4, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4, limitatamente alle parole "il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti. A tal fine il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà definire modalità e tempi di dismissione degli impianti di incenerimento esistenti.". Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla competenza esclusiva dello Stato. La legislazione in materia (art. 35 del d.l. n. 133 del 2014) qualifica gli impianti di incenerimento come infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, al fine di fornire impulso e rilievo allo sviluppo energetico nazionale. In questa materia la Regione può somministrare criteri di localizzazione degli impianti di incenerimento, purché ciò non determini l'impossibilità di una loro localizzazione alternativa; pertanto, alla Regione non può essere consentito, anche nelle more della definizione dei criteri statali, di porre limiti assoluti di edificabilità degli impianti, né enunciare il proposito di eliminare gli inceneritori dal territorio regionale. Sulla competenza esclusiva dello Stato della disciplina della gestione dei rifiuti, in quanto rientra nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, v., ex multis , le citate sentenze nn. 54/2012, 244/2011, 33/2011, 331/2010, 278/2010, 61/2009, 10/2009. Sulla competenza regionale in materia di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, v. le citate sentenze nn. 285/2013, 192/2011 e 278/2010. Sul carattere di interesse strategico delle infrastrutture energetiche, quali ad esempio i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, v. la citata sentenza n. 110/2016.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2015), nella parte in cui stabilisce il termine di novanta giorni per il rilascio o il diniego dell'intesa da parte della Regione e quello di sessanta giorni per l'acquisizione del parere degli enti locali, limitatamente alle intese in materia di energia;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2015 limitatamente alle parole «il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti. A tal fine il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà definire modalità e tempi di dismissione degli impianti di incenerimento esistenti.»;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28 e 30, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 maggio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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