Corte costituzionale

Sentenza n. 13/2016

Corte cost., sent. 29 gennaio 2016, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/2016
Data di deposito
29 gennaio 2016
Data di decisione
13 gennaio 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:13

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38707

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. - degli artt. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 106- bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b ), della legge n. 147 del 2013, aventi ad oggetto la liquidazione, a carico dell'erario, degli onorari spettanti ai difensori. Il comma 607 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che la riduzione di un terzo degli importi dovuti al difensore di cui al precedente comma 606, lett. b ), si applichi alle «liquidazioni successive» alla data di entrata in vigore della medesima legge. Secondo il rimettente, tale formulazione vincolerebbe l'interprete ad applicare la diminuzione in questione ad ogni liquidazione sopravvenuta, anche se relativa a prestazioni completamente esaurite in precedenza, determinando la violazione del principio di uguaglianza e degli ulteriori parametri costituzionali invocati. La norma citata, tuttavia, deve essere letta, oltre che alla luce dei principi costituzionali, in armonia con la fisiologia del procedimento di liquidazione, il quale esprime una regola di concomitanza fra tariffe professionali ed epoca della prestazione, e presuppone un'analoga concomitanza tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e corrispondente provvedimento giudiziale. Deve rilevarsi, dunque, che anche in caso di variazione dei parametri retributivi, una prestazione unitaria deve essere remunerata secondo un unico criterio, e laddove devono liquidarsi onorari maturati all'esito di cause durante le quali si siano succedute diverse tariffe professionali, ciò che rileva è la tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita. Sugli obblighi imposti al rimettente in punto di motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 120/2015 e 71/2015. Sull'erroneità del presupposto interpretativo, tale da condurre ad un giudizio di non fondatezza delle questioni sollevate, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 186/2015 e 51/2015. Sulla liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 2/1981. Sulle criticità dell'applicazione della diminuzione di un terzo dei compensi del difensore, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 192/2015 e 18/2015. Sui compensi previsti per singole prestazioni professionali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 41/1996 e 88/1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), e dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli art. 3, 35 e 36 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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