Corte costituzionale
Sentenza n. 127/2016
Corte cost., sent. 1° giugno 2016, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/2016
- Data di deposito
- 1° giugno 2016
- Data di decisione
- 3 maggio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 415, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 400, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 401, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 403, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 405, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 416, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
Parametri
- art. 81, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 38892
È inammissibile, per oscurità dei motivi del ricorso, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale, all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 - dell'art. 1, comma 415, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui proroga di un anno le forme di concorso regionale alla finanza pubblica già previste nella legge di stabilità 2013. L'impugnazione si basa sul presupposto, privo di qualsiasi sostegno argomentativo, che sia prorogato un trasferimento di risorse dalla Regione allo Stato, mentre l'evidenza del dato letterale è nel senso che si tratti della proroga di una riduzione della spesa regionale già contenuta nell'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, che viene in tal modo modificato. A fronte di questa evidenza la ricorrente non ha assolto l'onere motivazionale, volto a chiarire le ragioni per le quali la Regione siciliana ritiene che, invece di riduzione della spesa, si tratti di una riserva di risorse a favore dello Stato. Per l'inammissibilità di questioni analoghe per le medesime ragioni, concernenti norme modificative dello stesso art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, v. le citate sentenze nn. 40/2016 e 238/2015.
Massima n. 38893
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale, all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 - dell'art. 1, commi 400, 401, 403, 405 e 416 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le disposizioni impugnate - che impongono alla Regione un ulteriore concorso agli oneri della finanza pubblica generale (per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018) inserendolo nell'obiettivo «in termini di competenza eurocompatibile» e stabiliscono che, nelle more di attuazione della procedura di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, si proceda con accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - riserverebbero allo Stato una quota del gettito dei tributi erariali di spettanza regionale, oltre ad arrecare pregiudizio all'esercizio delle funzioni regionali per sottrazione di risorse finanziarie. Il concorso al risanamento della finanza pubblica, infatti, è legittimamente imposto, in quanto inquadrato nel patto di stabilità interno per il rispetto degli obblighi in termini di competenze eurocompatibili. Inoltre, l'accantonamento rispetta anche il requisito della transitorietà in quanto temporalmente limitato al 2018. Tale termine riflette l'orizzonte temporale già previsto dal legislatore per il raggiungimento di obiettivi in termini di competenza eurocompatibile, ai quali le disposizioni impugnate si ricollegano. Quanto al pregiudizio asseritamente recato all'esercizio delle funzioni regionali, va anzitutto ricordato il costante orientamento della Corte secondo cui sono legittime le riduzioni delle risorse regionali a condizione che non comportino uno squilibrio tale da compromettere le complessive esigenze di spesa e, in definitiva, da pregiudicare l'adempimento dei compiti affidati alla Regione. Tuttavia, grava sul deducente l'onere probatorio circa l'irreparabile pregiudizio lamentato, da soddisfarsi dimostrando l'entità dell'incidenza negativa delle riduzioni di provvista finanziaria sull'esercizio delle proprie funzioni. Nel caso di specie, l'asserito squilibrio non risulta dimostrato. La Regione siciliana, infatti, si è limitata ad indicare l'importo complessivo del contributo impostole, senza peraltro stabilire quantitativamente quali sarebbero gli importi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni e in che termini le medesime sarebbero compromesse dall'imposizione del contributo in parola. Per la distinzione tra riserva e accantonamento, v. la citata sentenza n. 77 del 2015. Sull'istituto della riserva, che consente allo Stato, ove sussistano le condizioni previste dallo statuto e dalle norme di attuazione, di sottrarre definitivamente all'ente territoriale una quota di compartecipazione ai tributi erariali che ad esso sarebbe spettata, e di appropriarsene a tutti gli effetti allo scopo di soddisfare specifiche finalità, v., ex plurimis , sentenze nn. 239/2015, 145/2014, 97/2013 e 198/1999. Sull'istituto dell'accantonamento, per mezzo del quale le poste attive che spettano alla Regione in forza degli statuti e della normativa di attuazione permangono nella titolarità della Regione, ma sono temporaneamente sottratte alla sua disponibilità, per indurre l'autonomia speciale a contenere di un importo corrispondente il livello delle spese, v. le citate sentenze nn. 239/2015 e 23/2014. Per l'affermazione secondo cui l'accantonamento protratto senza limite di tempo si tramuta di fatto in riserva, e perciò in illegittima appropriazione, da parte dello Stato, di quote di entrate spettanti alla Regione, v. le citate sentenze nn. 239/2015 e 77/2015. Per la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui sono legittime le riduzioni delle risorse regionali a condizione che non comportino uno squilibrio tale da compromettere le complessive esigenze di spesa, così pregiudicando l'adempimento dei compiti affidati alla Regione, v. le citate sentenze nn. 239/2015, 188/2015, 89/2015, 26/2014, 23/2014, 121/2013, 97/2013, 246/2012, 241/2012, 298/2009, 145/2008, 256/2007 e 431/2004. Per l'affermazione secondo cui grava sul deducente l'onere probatorio circa l'irreparabile pregiudizio lamentato, da soddisfarsi dimostrando l'entità dell'incidenza negativa delle riduzioni di provvista finanziaria sull'esercizio delle proprie funzioni, v., ex plurimis , sentenze nn. 239/2015, 26/2014 e 23/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla ricorrente con il medesimo ricorso;
1) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 415, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 400, 401, 403, 405 e 416 della legge n. 190 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost., anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché agli artt. 36 e 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946 e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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