Corte costituzionale

Sentenza n. 121/2016

Corte cost., sent. 30 maggio 2016, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
121/2016
Data di deposito
30 maggio 2016
Data di decisione
20 aprile 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:121

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38884

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3- bis , comma 7, del d.l. n. 203 del 2005), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, che prevede, l'inammissibilità dell'appello - nell'ipotesi in cui la sua notifica non avvenga a mezzo di ufficiale giudiziario - nel caso di omesso deposito di copia dell'atto di impugnazione presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. In materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, infatti, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che si ravvisa, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire. Tale precetto costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. L'onere imposto dalla disciplina de qua , di per sé non eccessivamente gravoso, è giustificato dalla ratio della norma, ravvisabile nell'intento di evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che potrebbe verificarsi qualora l'appellante abbia liberamente scelto di notificare il ricorso in appello non avvalendosi dell'ufficiale giudiziario, tenuto invece per legge (art. 123 disp. att. c.p.c.) a dare avviso scritto dell'impugnazione alla segreteria della commissione a quo ; esso dunque svolge una ragionevole funzione deterrente, per indurre cioè l'appellante a fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell'appello stesso. Né la disciplina censurata è irragionevole sotto il profilo della lamentata disparità di trattamento tra la notifica prevista per la pubblica amministrazione, effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, e quella effettuata direttamente dalla parte, attesa la differente natura delle parti (amministrazione finanziaria e contribuente) e la diversità della relativa disciplina. Sulla conformità a Costituzione delle norme impugnate, v. le citate sentenze nn. 321/2009 e 17/2011, e la citata ordinanza n. 43/2010. Nel senso che l'onere di notifica attraverso l'ufficiale giudiziario o messi speciali è giustificato dalla ratio di evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, v. la citata sentenza n. 321/2009 e la citata ordinanza n. 43/2010. Sull'ampia discrezionalità del legislatore nella disciplina del processo e nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 44/2016, 23/2015 e 157/2014. Sulla lesione del diritto di difesa ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire, v. le citate sentenze nn. 44/2016 23/2015, 243/2014, 157/2014 e 335/2004. Sulle ragioni che giustificano il differente trattamento tra la notifica dell'appello effettuata dalla pubblica amministrazione e quella effettuata dal privato, v. le citate sentenze nn. 17/2011 e 321/2009, nonché le citate ordinanze nn. 141/2011 e 43/2010. Sulla ratio della disciplina impugnata, che è quella di dare tempestiva notizia alla segreteria della Commissione tributaria provinciale per evitare una possibile erronea attestazione del passaggio in giudicato di una sentenza, v. la citata sentenza n. 17/ 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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