Corte costituzionale

Sentenza n. 102/2016

Corte cost., sent. 12 maggio 2016, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
102/2016
Data di deposito
12 maggio 2016
Data di decisione
8 marzo 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi - Marta Cartabia
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:102

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38854

È inammissibile, perché non rilevante nel giudizio a quo , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187- bis , comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto, nel punire l'illecito amministrativo dell'abuso di informazioni privilegiate, fa salve le sanzioni penali, anziché far recedere l'illecito amministrativo, quando il medesimo fatto costituisce reato, in asserita violazione del principio del ne bis in idem (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi di "doppio binario sanzionatorio" in cui la legislazione nazionale prevede un doppio livello di tutela, penale e amministrativa. Infatti, la censurata disposizione ha già ricevuto definitiva applicazione dall'autorità amministrativa nel relativo procedimento, mentre la Corte rimettente è chiamata a giudicare in riferimento al reato di cui al precedente art. 184, comma 1, lett. b ). Inoltre, l'eventuale accoglimento della questione non solo non consentirebbe di evitare la lamentata violazione del ne bis in idem , ma contribuirebbe al suo verificarsi, dato che l'autorità giudiziaria procedente dovrebbe comunque proseguire il giudizio penale, benché l'imputato sia già stato assoggettato, per gli stessi fatti, a un giudizio amministrativo divenuto definitivo e benché, in considerazione della gravità delle sanzioni applicate, a questo giudizio debba essere attribuita natura "sostanzialmente" penale, secondo l'interpretazione della Corte europea. Tale abnorme effetto tradirebbe l'esigenza che non si produca nel processo principale la violazione della Costituzione, cui è sotteso il carattere pregiudiziale della questione di costituzionalità, e con esso il requisito della rilevanza. La pur ipotizzata applicabilità dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 al caso in cui sia stato dichiarato incostituzionale non un reato ma un illecito amministrativo che assume veste "penale" ai soli fini del rispetto delle garanzie della CEDU (con conseguente revoca della sanzione pecuniaria divenuta priva di base legale) è un profilo attinente alle vicende della sanzione amministrativa, privo di rilevanza per la rimettente e inidoneo a scongiurare la violazione del ne bis in idem , pienamente integrata dal proseguimento del giudizio penale. Sul piano sistematico, infine, la questione eccede lo scopo al quale dovrebbe essere ricondotta sulla base della norma convenzionale interposta. Per la consolidata giurisprudenza europea, il divieto di bis in idem ha carattere processuale e non sostanziale, sicché permette agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a più titoli e con diverse sanzioni, purché ciò avvenga in un unico procedimento o in procedimenti coordinati e non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all'altro. Il divieto può di fatto risolversi in una frustrazione del sistema del doppio binario, nel quale alla diversa natura, penale o amministrativa, della sanzione si collegano normalmente procedimenti di natura diversa, ma spetta al legislatore stabilire quali soluzioni adottare per porre rimedio alle frizioni tra l'ordinamento nazionale e la CEDU. Per il costante orientamento secondo cui sono ammessi a costituirsi e intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri (e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale), nonché le sole parti del giudizio principale, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 10/2015, 162/2014, 237/2013, 272/2012, 304/2011, 293/2011, 118/2011, 138/2010 e 263/2009; ordinanze nn. 240/2014, 156/2013 e 150/2012.

Massima n. 38855

È inammissibile, per il carattere perplesso della motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l'imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell'ambito di un procedimento amministrativo per l'applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in asserita violazione del principio del ne bis in idem (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti), come interpretato dalla Corte europea nei casi di "doppio binario sanzionatorio" nei quali la legislazione nazionale prevede un doppio livello di tutela, penale e amministrativa. La Corte rimettente è consapevole che l'accoglimento della questione condurrebbe a una soluzione di incerta compatibilità con la Costituzione e determinerebbe un'incertezza quanto al tipo di risposta sanzionatoria, amministrativa o penale, che l'ordinamento ricollega al verificarsi di determinati comportamenti, in base alla circostanza aleatoria del procedimento definito più celermente. Infatti, l'intervento additivo richiesto non determinerebbe un ordine di priorità, né altra forma di coordinamento, tra i due procedimenti, penale e amministrativo, cosicché la preclusione del secondo procedimento scatterebbe in base al provvedimento divenuto per primo irrevocabile, ponendo così rimedio ai singoli casi concreti, ma non in generale alla violazione strutturale da parte dell'ordinamento italiano del divieto di bis in idem , come censurata dalla Corte di Strasburgo. L'incertezza e la casualità delle sanzioni applicabili potrebbero a loro volta dar luogo alla violazione di altri principi costituzionali, quali la determinatezza e la legalità della sanzione penale (art. 25 Cost.), la ragionevolezza e la parità di trattamento (art. 3 Cost.), nonché l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle sanzioni, imposte dal diritto dell'Unione europea (artt. 11 e 117 Cost.). Nel ragionamento del giudice rimettente, tali "incongruenze" dovrebbero soccombere di fronte al prioritario rilievo da conferire alla tutela del diritto personale a non essere giudicato due volte per lo stesso fatto. In tal modo, la questione, sollevata in via subordinata per il caso di infondatezza del quesito principale (avente ad oggetto l'art. 187- bis , comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998), individuato quale via privilegiata per risolvere il dubbio di costituzionalità e tuttavia non percorribile per il ritenuto difetto di rilevanza, diviene per definizione un'incongrua soluzione di ripiego. Per il costante orientamento secondo cui sono ammessi a costituirsi e intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri (e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale), nonché le sole parti del giudizio principale, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 10/2015, 162/2014, 237/2013, 272/2012, 304/2011, 293/2011, 118/2011, 138/2010 e 263/2009; ordinanze nn. 240/2014, 156/2013 e 150/2012.

Massima n. 38856

È inammissibile, siccome formulata in maniera dubitativa e perplessa e connotata da un petitum oscuro e incerto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187- ter , comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui prevede, per le condotte di manipolazione del mercato, la comminatoria congiunta della sanzione amministrativa ivi contemplata e della sanzione penale stabilita dal precedente art. 185, in asserita violazione del principio del ne bis in idem (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per i medesimi fatti), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi di "doppio binario sanzionatorio" nei quali la legislazione nazionale prevede un doppio livello di tutela, penale e amministrativa. La Corte rimettente non scioglie i dubbi che essa stessa formula quanto alla compatibilità tra la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e i principi del diritto dell'Unione europea, sia in ordine all'eventuale non applicazione della normativa interna, sia sul possibile contrasto tra l'interpretazione del principio del ne bis in idem prescelta dalla Corte di Strasburgo e quella adottata nell'ordinamento dell'Unione europea, anche in considerazione dei principi delle direttive europee che impongono di verificare l'effettività, l'adeguatezza e la dissuasività delle sanzioni. Tali dubbi dovevano invece essere superati e risolti per ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione. Inoltre, la rimettente finisce per non chiarire adeguatamente la portata dell'intervento richiesto al giudice delle leggi. Sulla natura perentoria del termine per la costituzione e l'intervento nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 220/2014, 128/2014 e 303/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e dell'art. 649 del codice di procedura penale, sollevate, per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, sollevata, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI e Marta CARTABIA, Redattori

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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