Corte costituzionale

Sentenza n. 101/2016

Corte cost., sent. 12 maggio 2016, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/2016
Data di deposito
12 maggio 2016
Data di decisione
19 aprile 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:101

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 35 del 30 dicembre 2014
  • art. 6, comma 1, lett. f), legge della Regione Lombardia n. 35 del 30 dicembre 2014
  • art. 6, comma 1, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 35 del 30 dicembre 2014
  • art. 14, comma 3, bis, legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003
  • art. 14, comma 3, ter - ultimo periodo, legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003
  • art. 6, comma 1, lett. c), legge della Regione Lombardia n. 35 del 30 dicembre 2014
  • art. 8, comma 13, lett. s), legge regionale n. 22 del 5 agosto 2015

Parametri

Massime

Massima n. 38849

È estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a ), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lett. e ) ed s ), e terzo, e 120 Cost., nella parte in cui prevede l'esercizio in forma associata, da parte delle unioni di Comuni, di almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, in difformità dell'obbligatorietà della gestione associata di tutte le suddette funzioni. La rinuncia al ricorso (per la sopravvenuta modifica della norma impugnata ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. a , della legge regionale n. 20 del 2015) comporta, in quanto accettata dalla parte resistente, l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Massima n. 38850

È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. f ), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lett. e ) ed s ), e terzo, e 120 Cost., nella parte in cui prevederebbe un'applicazione retroattiva del canone aggiuntivo per la prosecuzione temporanea delle derivazioni di acqua pubblica, di cui all'art. 53- bis , comma 5- bis , della legge regionale n. 26 del 2003. La "soppressione" della norma - senza aver avuto in precedenza alcuna applicazione, come attestato dalla resistente - ad opera dell'art. 8, comma 5, lett. b ), della legge regionale n. 22 del 2015 determina, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Massima n. 38851

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 14, commi 3- bis della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. a , della legge regionale n. 35 del 2014), che amplia la categoria "rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale", ricomprendendovi anche tutti quelli decadenti dal trattamento dei suddetti rifiuti. La norma si pone in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento (d.lgs. n. 152 del 2006), secondo cui i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento vanno ricompresi nella categoria dei rifiuti speciali. E poiché la disciplina dei rifiuti rientra, per costante giurisprudenza costituzionale, nella materia della «tutela dell'ambiente», si determina il vulnus al precetto costituzionale; non rileva, in contrario, né l'eventuale "opportunità" della diversa classificazione dei rifiuti urbani operata dalla norma impugnata, né il suo prospettato carattere di interpretazione adeguatrice della disciplina statale, poiché in ambito di competenza esclusiva dello Stato non è consentito alla Regione di adottare interventi normativi siffatti. Per la riconducibilità della disciplina dei rifiuti nell'ambito della materia della tutela dell'ambiente, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 180/2015, 149/2015, 58/2015, 70/2014, 69/2011, 373/2010 e 127/2010.

Massima n. 38852

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s ), e 120 Cost., l'art. 14, commi 3- ter , ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. a , della legge regionale n. 35 del 2014), che nel determinare il contributo previsto per il trattamento in impianti di recupero energetico dei rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale, dispone che tale trattamento si attui previo accordo tra le Regioni interessate. La previsione dell'accordo - introducendo un elemento innovativo in una fattispecie già compiutamente regolata dal legislatore statale - viola sia la competenza esclusiva statale in materia ambientale, sia la libera circolazione di cose tra le Regioni, per l'ostacolo che ne deriva. Per la riconducibilità della disciplina dei rifiuti nell'ambito della materia della tutela dell'ambiente, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 180/2015, 149/2015, 58/2015, 70/2014, 69/2011, 373/2010 e 127/2010.

Massima n. 38853

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lett. e ), e terzo Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, dell'art. 6, comma 1, lett. c ), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, nel testo modificato dall'art. 8, comma 13, lett. s ), della legge regionale n. 22 del 2015. La norma consente alla Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per espletare le procedure di gara, e per le sole concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2017, di disporre la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione a uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. La norma, infatti, non devia dal binario fissato dal d.lgs. n. 79 del 1999, il quale stabilisce, per le concessioni idroelettriche scadenti entro il 31 dicembre 2017, che la gara di evidenza pubblica per la nuova concessione possa essere differita entro due anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale ivi contemplato e che, qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, quello uscente prosegua la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Inoltre, se è vero che la disciplina della procedura ad evidenza pubblica relativa alla tempistica delle gare ed al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, rientra nella materia della «tutela della concorrenza», è anche vero che la temporanea proseguibilità della gestione oggetto di concessione scaduta, in funzione della non interruzione del servizio idrico, nel caso e per il tempo di protrazione delle procedure di gara indette per il conferimento della nuova concessione, non reca alcun effettivo vulnus al principio di concorrenza, che resta salvaguardato dalla libera partecipazione a tali procedure. Sul trasferimento della questione di legittimità costituzionale alla nuova norma che sostituisce la precedente impugnata laddove questa non abbia avuto applicazione e l'altra sia sostanzialmente omogenea alla precedente, v. le citate sentenze nn. 167/2013 e 198/2012. Sull'appartenenza della disciplina della procedura ad evidenza pubblica relativa alla tempistica delle gare ed al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, alla materia della «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto volta a garantire e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio statale v., per tutte, la citata sentenza n. 28/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3-bis e 3-ter, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), aggiunti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015»;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia n. 35 del 2014 - nel testo modificato dall'art. 8, comma 13, lettera s), della legge regionale 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) - promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, previo trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulla nuova disposizione;

3) dichiara estinto il giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 35 del 2014, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

4) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera f), della legge della Regione Lombardia n. 35 del 2014, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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