Corte costituzionale
Ordinanza n. 87/2016
Corte cost., ord. 13 aprile 2016, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 87/2016
- Data di deposito
- 13 aprile 2016
- Data di decisione
- 22 marzo 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:87
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38834
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui - alla luce dell'orientamento espresso da due pronunce della Corte di cassazione, assunto quale "diritto vivente" - «consente al pubblico ministero di presentare a fondamento della richiesta cautelare elementi diversi da quelli utilizzabili dal giudice che procede secondo le disposizioni regolative del procedimento o della fase del procedimento penale di cognizione in corso di svolgimento, e comunque nella parte in cui consente al giudice dibattimentale di utilizzare in funzione decisoria sulla richiesta cautelare elementi diversi da quelli legittimamente acquisiti nel dibattimento». La questione risulta prospettata in termini intrinsecamente contraddittori ed è volta ad ottenere un avallo interpretativo, mediante un utilizzo improprio del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Il giudice a quo, infatti, pur sottoponendo a critica l'indirizzo interpretativo della Corte di cassazione e pur ritenendo ampiamente praticabile una diversa interpretazione della norma censurata, non la adotta in quanto vi sarebbe una «somma probabilità» che il provvedimento su di essa basato venga riformato nei successivi gradi di giurisdizione cautelare. Sulla manifesta inammissibilità della questione per uso improprio dell'incidente di costituzionalità, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 161/2015, 205/2014 e 363/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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