Corte costituzionale
Ordinanza n. 72/2016
Corte cost., ord. 5 aprile 2016, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 72/2016
- Data di deposito
- 5 aprile 2016
- Data di decisione
- 9 marzo 2016
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 51, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
- art. 1, comma 51, legge n. 92 del 28 giugno 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38811
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i quali, nel disciplinare il nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti individuali, stabiliscono che l'opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore debba essere depositata dinanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, senza prevedere l'obbligo di astensione per il magistrato investito dell'opposizione ove abbia pronunciato l'ordinanza. Questione identica, infatti, è stata già dichiarata non fondata, in relazione a ciascuno dei parametri evocati, con sent. n. 78 del 2015 ed il rimettente non ha addotto alcun argomento che non sia stato preso in considerazione e motivatamente disatteso in tale pronuncia. Per il rigetto di questione sostanzialmente identica, v. le citate sentenza n. 78/2015 e ordinanza n. 275/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, e dell'art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, con le tre ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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