Corte costituzionale
Ordinanza n. 55/2016
Corte cost., ord. 18 marzo 2016, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 55/2016
- Data di deposito
- 18 marzo 2016
- Data di decisione
- 24 febbraio 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- FRIGO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, decreto-legge n. 90 del 23 maggio 2008
- art. 2, comma 5, decreto-legge n. 90 del 23 maggio 2008
- legge n. 123 del 14 luglio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 38774
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede, quale fattispecie di reato, la condotta di chi «rende più difficoltoso» l'accesso ai siti di interesse strategico nazionale. L'ordinanza di rimessione descrive in modo insufficiente la fattispecie all'esame del giudice a quo , non chiarendo se la condotta di cui gli imputati sono chiamati a rispondere sia consistita nell'aver impedito, ovvero nell'aver reso più difficoltoso, l'accesso autorizzato ai menzionati siti strategici. Tale carente descrizione della fattispecie non consente di verificare se la parte di disposizione censurata debba essere effettivamente applicata per definire il giudizio principale. Sulla non emendabilità di una carente descrizione della fattispecie attraverso la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., ex multis , la sentenza n. 120/2015 e l'ordinanza n. 52/2015. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per impossibilità di ogni valutazione in punto di rilevanza, v., ex multis , e da ultimo, le sentenze nn. 241/2015 e 185/2015, nonché le ordinanze nn. 25/2016, 270/2015, 207/2015, 162/2015, 148/2015 e 147/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.
F.to:
Giuseppe FRIGO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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