Corte costituzionale
Ordinanza n. 54/2016
Corte cost., ord. 18 marzo 2016, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 54/2016
- Data di deposito
- 18 marzo 2016
- Data di decisione
- 24 febbraio 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- FRIGO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 1, comma 2, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 4, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 14, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 38773
È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non consentono il ricorso alla procreazione medicalmente assistita anche alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 96 del 2015 ha dichiarato, in termini sostanzialmente corrispondenti al petitum , l'illegittimità costituzionale in parte qua delle censurate disposizioni, rimuovendole dall'ordinamento con efficacia ex tunc . Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua delle censurate disposizioni della legge n. 40 del 2004, v. la citata sentenza n. 96/2015. Sulla manifesta inammissibilità di questioni per sopravvenuta carenza di oggetto, determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle censurate disposizioni, v., tra le tante, le citate ordinanze nn. 173/2015, 261/2014, 206/2014, 321/2013, 177/2013 e 182/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione ed all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.
F.to:
Giuseppe FRIGO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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