Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/2016

Corte cost., ord. 18 marzo 2016, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
54/2016
Data di deposito
18 marzo 2016
Data di decisione
24 febbraio 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
FRIGO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:54

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
  • art. 1, comma 2, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
  • art. 4, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 38773

È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non consentono il ricorso alla procreazione medicalmente assistita anche alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 96 del 2015 ha dichiarato, in termini sostanzialmente corrispondenti al petitum , l'illegittimità costituzionale in parte qua delle censurate disposizioni, rimuovendole dall'ordinamento con efficacia ex tunc . Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua delle censurate disposizioni della legge n. 40 del 2004, v. la citata sentenza n. 96/2015. Sulla manifesta inammissibilità di questioni per sopravvenuta carenza di oggetto, determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle censurate disposizioni, v., tra le tante, le citate ordinanze nn. 173/2015, 261/2014, 206/2014, 321/2013, 177/2013 e 182/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione ed all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.

F.to:

Giuseppe FRIGO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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