Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/2016

Corte cost., ord. 18 marzo 2016, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
53/2016
Data di deposito
18 marzo 2016
Data di decisione
10 febbraio 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:53

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38775

È manifestamente inammissibile, per il corposo tasso di manipolatività e creatività contenuto nel petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ. (come modificato dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 6 del 2003) impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, l'estinzione della società, precludendo l'esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela. L'intervento richiesto dal rimettente infatti risulta finalizzato a sterilizzare gli effetti immediatamente estintivi della cancellazione della società e a ripristinare in tal modo il sistema anteriore, per il quale la suddetta cancellazione non produceva l'estinzione della società, in difetto dell'esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa. Una pronuncia di accoglimento, tuttavia, presupporrebbe una complessiva rimodulazione degli effetti derivanti dalla cancellazione della società, non essendo individuabile una soluzione costituzionalmente imposta, ma una variegata configurabilità, comunque in contrasto con il fine del legislatore d'identificare una data certa di estinzione della società. In tal modo si inciderebbe sulla scelta di politica legislativa sottesa alla riforma, in una materia la cui conformazione è riservata alla ampia discrezionalità del legislatore col solo limite, non superato nella specie, della manifesta irragionevolezza. Sull'inammissibilità di richieste che comporterebbero un alto tasso di manipolatività e creatività, v. la citata sentenza n. 319/2000 e la citata ordinanza n. 198/2013. Sull'inammissibilità delle richieste che comportano l'incidenza in materie riservate all'ampia scelta discrezionale del legislatore, con esclusione della sola manifesta irragionevolezza, v. la citata sentenza n. 252/2012 e le citate ordinanze nn. 240/2012 e 174/2012. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni prospettate senza aver prima esperito il tentativo di interpretazione conforme della norma censurata, nonostante gli approdi ermeneutici in tal senso delle sezioni unite della Corte di cassazione, v. la citata ordinanza n. 198/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2495, secondo comma, del codice civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione - dal Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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