Corte costituzionale
Ordinanza n. 53/2016
Corte cost., ord. 18 marzo 2016, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 53/2016
- Data di deposito
- 18 marzo 2016
- Data di decisione
- 10 febbraio 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:53
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38775
È manifestamente inammissibile, per il corposo tasso di manipolatività e creatività contenuto nel petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ. (come modificato dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 6 del 2003) impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, l'estinzione della società, precludendo l'esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela. L'intervento richiesto dal rimettente infatti risulta finalizzato a sterilizzare gli effetti immediatamente estintivi della cancellazione della società e a ripristinare in tal modo il sistema anteriore, per il quale la suddetta cancellazione non produceva l'estinzione della società, in difetto dell'esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa. Una pronuncia di accoglimento, tuttavia, presupporrebbe una complessiva rimodulazione degli effetti derivanti dalla cancellazione della società, non essendo individuabile una soluzione costituzionalmente imposta, ma una variegata configurabilità, comunque in contrasto con il fine del legislatore d'identificare una data certa di estinzione della società. In tal modo si inciderebbe sulla scelta di politica legislativa sottesa alla riforma, in una materia la cui conformazione è riservata alla ampia discrezionalità del legislatore col solo limite, non superato nella specie, della manifesta irragionevolezza. Sull'inammissibilità di richieste che comporterebbero un alto tasso di manipolatività e creatività, v. la citata sentenza n. 319/2000 e la citata ordinanza n. 198/2013. Sull'inammissibilità delle richieste che comportano l'incidenza in materie riservate all'ampia scelta discrezionale del legislatore, con esclusione della sola manifesta irragionevolezza, v. la citata sentenza n. 252/2012 e le citate ordinanze nn. 240/2012 e 174/2012. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni prospettate senza aver prima esperito il tentativo di interpretazione conforme della norma censurata, nonostante gli approdi ermeneutici in tal senso delle sezioni unite della Corte di cassazione, v. la citata ordinanza n. 198/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2495, secondo comma, del codice civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione - dal Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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