Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/2016

Corte cost., ord. 25 febbraio 2016, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
41/2016
Data di deposito
25 febbraio 2016
Data di decisione
27 gennaio 2016
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:41

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38752

Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, l'art. 4, comma 1, della legge n. 47 del 2015 ha modificato la norma censurata in senso pienamente conforme al petitum del giudice a quo , limitando la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia carceraria a soddisfare le esigenze cautelari ai soli delitti di cui agli artt. 270, 270- bis e 416- bis cod. pen. e prevedendo per altri delitti, ivi compreso quello contemplato dall'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, una presunzione relativa in base alla quale alla persona gravemente indiziata è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo, compete al rimettente una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione. In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 190/2015.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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