Corte costituzionale

Ordinanza n. 26/2016

Corte cost., ord. 11 febbraio 2016, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
26/2016
Data di deposito
11 febbraio 2016
Data di decisione
13 gennaio 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, ter, decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014
  • legge n. 80 del 23 maggio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38723

Sono manifestamente inammissibili, perché divenute prive di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1- ter , del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 136 e 137, terzo comma, Cost., in quanto fa salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011. Infatti, con sentenza n. 169 del 2015, successiva alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata. Per la consolidata giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata comporta la manifesta inammissibilità della questione, ormai divenuta priva di oggetto, v., ex plurimis , ordinanza n. 129/2015.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 136 e 137, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, dal Tribunale ordinario di Napoli, dal Tribunale ordinario di Roma e dal Tribunale ordinario di Gela, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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