Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/2016

Corte cost., ord. 5 dicembre 2016, n. 258

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
258/2016
Data di deposito
5 dicembre 2016
Data di decisione
9 novembre 2016
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:258

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 2, decreto legislativo n. 160 del 5 aprile 2006
  • art. 1, comma 1, legge n. 187 del 31 ottobre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 39146

Il giudice che non abbia ancora conseguito la prima valutazione di professionalità può sollevare, in relazione a procedimenti sottoposti alla sua cognizione, questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative che definiscono la sua capacità e le sue attribuzioni, e, in specie, dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 187 del 2011), nella parte in cui gli vieta di svolgere funzioni monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen. Ove si ritenesse il predetto giudice privo di potestas iudicandi , la questione di costituzionalità di tale norma sarebbe logicamente irrilevante e nessun altro giudice si troverebbe nelle condizioni di sollevarla. ( Precedenti citati: sentenze n. 460 del 2005 e n. 278 del 1994, riferite ad altre disposizioni ). Ogni giudice - in quanto investito del potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante - può, in limine litis , sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che affermano o escludono la sua legittimazione a trattare un determinato procedimento, e ciò anche a prescindere dalle conseguenze processuali derivanti dalla loro violazione. Tali disposizioni godrebbero altrimenti di una non consentita immunità dal controllo di costituzionalità. ( Precedente citato: sentenza n. 71 del 1975 ) .

Massima n. 39147

È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Gela in composizione monocratica, in funzione di giudice del dibattimento penale, perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens , le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111, primo comma, Cost. - dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 187 del 2011), nella parte in cui vieta ai magistrati che non abbiano ancora conseguito la prima valutazione di professionalità di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen. L'art. 2, comma 2, lett. b ), del sopravvenuto d.l. n. 168 del 2016, convertito dalla legge n. 197 del 2016, ha abrogato la disposizione censurata. Spetta al giudice a quo valutare, specie ai fini della rilevanza, le ricadute nel giudizio principale di tale modificazione normativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Gela.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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