Corte costituzionale
Ordinanza n. 254/2016
Corte cost., ord. 25 novembre 2016, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 254/2016
- Data di deposito
- 25 novembre 2016
- Data di decisione
- 18 ottobre 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:254
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994
- art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994
- art. 3, comma 12, legge n. 335 del 8 agosto 1995
- art. 18, comma 11, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
- art. 1, Regolamento della Cassa forense del 17 marzo 2006
- art. 2, Regolamento della Cassa forense del 19 settembre 2008
- art. 2, Regolamento della Cassa forense del 5 settembre 2012
- art. 2, comma 8, legge n. 576 del 20 settembre 1980
- art. 10, comma 3, legge n. 576 del 20 settembre 1980
- art. 11, comma 4, legge n. 576 del 20 settembre 1980
Parametri
Massime
Massima n. 39138
È dichiarata manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto norme regolamentari di "delegificazione" - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008, nonché del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, censurati dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui «prevedono, in ragione delle aliquote del contributo soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia, un maggiore contributo solidaristico di tale categoria rispetto a quello posto a carico degli avvocati non pensionati». Benché il rimettente abbia dedotto l'incostituzionalità anche di norme legislative, le censure formulate investono solo il contenuto normativo di atti regolamentari che - essendo riconducibili ad un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza, realizzato attraverso una "sostanziale delegificazione" della materia - non costituiscono specificazione delle disposizioni di legge, né possono quindi formare oggetto del sindacato di legittimità della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 Cost. ( Precedenti citati: sentenza n. 162 del 2008; sentenza n. 15 del 1999, sulla privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza in corrispondenza ad una direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nell'ambito della pubblica amministrazione ) . Per consolidata giurisprudenza costituzionale, il vaglio del Giudice delle leggi su disposizioni di atti regolamentari è ammissibile, ai sensi dell'art. 134 Cost., solo quando essi costituiscano specificazione delle disposizioni di legge censurate. ( Precedenti citati: sentenze n. 354 del 2008, n. 162 del 2008, n. 456 del 1994 e n. 1104 del 1988; ordinanza n. 389 del 2004 ) . La giurisdizione del Giudice costituzionale è limitata alla cognizione della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, ai sensi dell'art. 134 Cost., e non si estende a norme di natura regolamentare, come i regolamenti di "delegificazione". Per questi ultimi, la garanzia costituzionale è normalmente da ricercare, a seconda dei casi, o nella questione di legittimità costituzionale sulla legge abilitante il Governo all'adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile (per avere, in ipotesi, posto princìpi incostituzionali o per aver omesso di porre princìpi in materie che costituzionalmente li richiedono); o nel controllo di legittimità sul regolamento, nell'ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso. ( Precedente citato: sentenza n. 427 del 2000 ).
Massima n. 39139
È dichiarata manifestamente inammissibile - per richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008 e del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, nonché degli artt. 2, comma 8, 10, comma 3, e 11, comma 4, della legge n. 576 del 1980, censurati dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 38 Cost., nella parte in cui «non prevedono un tetto massimo alla contribuzione erogata dai pensionati di vecchiaia per finalità solidaristica e pertanto non tutelano la funzione previdenziale della contribuzione versata». Il petitum formulato dal rimettente non si configura come soluzione costituzionalmente obbligata alla stregua del quadro normativo di riferimento e dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia previdenziale. Per costante giurisprudenza costituzionale, una pronuncia additiva presuppone l'impossibilità di superare la "norma negativa", affetta da incostituzionalità, per via d'interpretazione, e l'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (cosiddetta a "rime obbligate"); tale tipo di pronuncia non è ammissibile, in particolare, quando il petitum formulato si connota per un cospicuo tasso di manipolatività , derivante anche dalla "natura creativa" e "non costituzionalmente obbligata" della soluzione evocata, tanto più in materie rispetto alle quali è stata riconosciuta ampia discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2016, n. 277 del 2014, n. 241 del 2014, n. 81 del 2014 e n. 30 del 2014; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 190 del 2013 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), dell'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008 nonché del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008 e del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito dalla legge n. 111 del 2011, e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, nonché degli artt. 2, comma 8, 10, comma 3, e 11, comma 4, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento all'art. 38 Cost., dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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