Corte costituzionale
Ordinanza n. 246/2016
Corte cost., ord. 22 novembre 2016, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 246/2016
- Data di deposito
- 22 novembre 2016
- Data di decisione
- 19 ottobre 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:246
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 15 del 28 giugno 2013
Parametri
- art. 1, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 43, comma 2, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 39237
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le due connesse questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento, rispettivamente, all'art. 43, secondo comma, dello statuto speciale per la Sardegna, ed agli artt. 1, 48 e 51 Cost. - aventi ad oggetto l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 15 del 2013, nella parte in cui prevede che, per le province soppresse a seguito dei referendum abrogativi svoltisi il 6 maggio 2012 (tra cui quella del Medio Campidano, ricorrente nel giudizio a quo ), sono nominati commissari straordinari che assicurano la continuità delle funzioni già svolte dalle medesime province e predispongono gli atti necessari per le procedure conseguenti alla adottanda legge regionale di riforma organica degli enti locali. In ordine alla prima questione - proposta per violazione della riserva di legge regionale "rinforzata" prevista dal parametro statutario per la modifica delle circoscrizioni e delle funzioni (e dunque anche per la soppressione) delle province sarde - risulta non pertinente, o comunque perplessa, l'individuazione del correlativo oggetto, poiché il rimettente si limita ad adombrare una sorta di illegittimità derivata della disposizione censurata, consequenziale alla «illegittimità costituzionale dell'abrogazione referendaria della legge [regionale] n. 9 del 2001, istitutiva degli enti provinciali, tra i quali la Provincia del Medio Campidano», ma omette di prendere in esame, e di sottoporre al vaglio della Corte, il contesto normativo (legge reg. Sardegna n. 20 del 1957) e procedimentale (specificamente inerente alla ricordata procedura referendaria del 6 maggio 2012) direttamente dal quale - e non già dalla norma censurata - discende la soppressione di tutte le province "ordinarie" (ossia, non previste dallo statuto), tra cui quella del Medio Campidano. In ordine alla seconda questione - sollevata denunciando la "abbreviazione" del mandato degli organi elettivi della medesima provincia rispetto alla loro scadenza naturale (15 maggio 2015) - risulta incompleta la valutazione del quadro normativo di riferimento, poiché il giudice a quo non tiene conto della precedente legge reg. Sardegna n. 11 del 2012, ai sensi del cui art. 1, comma 3, gli organi in carica delle province destinate a soppressione per via referendaria erano già stati trasformati in organi di mera gestione provvisoria, con scadenza al «28 febbraio 2013», prorogata al «30 giugno 2013» dalla successiva legge regionale n. 5 del 2013.
Massima n. 39238
In ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 15 del 2013, la presenza di profili di manifesta inammissibilità, logicamente preliminari in quanto attinenti ai termini delle questioni, impedisce di accogliere la richiesta, avanzata dalla difesa della Regione, di restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza e non manifesta infondatezza, alla luce dello ius superveniens , modificativo della normativa denunciata, recato dalla legge reg. Sardegna n. 2 del 2016 ( Precedente citato: ordinanza n. 289 del 2006 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), sollevate - in riferimento, rispettivamente, all'articolo 43, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed agli articoli 1, 48 e 51 della Costituzione - dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze