Corte costituzionale

Ordinanza n. 220/2016

Corte cost., ord. 12 ottobre 2016, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
220/2016
Data di deposito
12 ottobre 2016
Data di decisione
13 luglio 2016
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:220

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39087

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto fa decorrere gli effetti della notifica, in caso di irreperibilità o rifiuto del destinatario, dalla data in cui l'ufficiale giudiziario, depositata la copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi ed affisso l'avviso dell'avvenuto deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziché stabilire che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata ovvero, se anteriore, dalla data di effettivo ritiro della copia dell'atto, come previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982. La sentenza n. 3 del 2010 - nel dichiarare illegittima la censurata disposizione, nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione - ha sanzionato il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario, in una materia nella quale le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità e l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dal citato art. 8 in base al quale la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa ovvero di ritiro del piego, se anteriore. Il rimettente ha posto a raffronto situazioni eterogenee, in quanto, da un lato, l'art. 140 cod. proc. civ., per come dichiarato illegittimo, presuppone, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata informativa, in tal modo ponendo l' accipiens nelle condizioni di poter prendere prontamente contezza del contenuto dell'atto; dall'altro, il termine di dieci giorni per il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, previsto dalla legge del 1982, si collega non al momento di effettiva ricezione dell'avviso, ma alla spedizione dello stesso, ovvero alla data di ritiro dell'atto se anteriore, con l'ovvio epilogo di individuare una diversa e ragionevole modulazione del termine per il perfezionamento dell' iter notificatorio. Non avrebbe senso estendere il termine di compiuta giacenza, di cui al menzionato quarto comma dell'art. 8, alla diversa ipotesi regolata dall'art. 140 cod. proc. civ., considerato che, in tal caso, la conoscenza legale dell'atto coincide con il momento in cui può essere conseguita anche la conoscenza. Pertanto, per la diversità delle fattispecie a confronto, la differente disciplina delle situazioni si giustifica in termini di ragionevolezza. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 140 cod. proc. civ., v. la citata sentenza n. 3/2010. Nel senso che la diversa disciplina delle situazioni si giustifica in termini di ragionevolezza ove siano diverse le fattispecie poste a confronto, v., ex multis , la citata sentenza n. 146/2016.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Como con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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