Corte costituzionale
Ordinanza n. 217/2016
Corte cost., ord. 7 ottobre 2016, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 217/2016
- Data di deposito
- 7 ottobre 2016
- Data di decisione
- 21 settembre 2016
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:217
Parametri
- art. 1, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 52, Costituzione
- art. 94, Costituzione
- art. 95, Costituzione
- art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 1, lett. c), legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 39, legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 40, legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 41, legge n. 124 del 3 agosto 2007
Massime
Massima n. 39076
È ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati Nicolò Pollari e Pio Pompa ritenuta lesiva delle prerogative costituzionali del ricorrente in tema di esercizio delle attribuzioni relative al segreto di Stato. Esiste, infatti, la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, sussistendone tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo. Sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a promuovere conflitto, in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri è l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), ma anche alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni; parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - nella persona del Procuratore della Repubblica, titolare dell'ufficio - ad essere parte del conflitto in quanto investita dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, essendo devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto il controllo del Parlamento, la tutela del segreto di Stato quale strumento destinato alla salvaguardia della sicurezza dello Stato medesimo. Sul Presidente del Consiglio dei ministri quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge n. 124 del 2007, ma anche alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 244/2013, 69/2013, 376/2010 e 230/2008. Sulla legittimazione della Procura della Repubblica - nella persona del Procuratore della Repubblica, titolare dell'ufficio - a resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. la citata sentenza n. 1/2013. Sulla legittimazione della Procura della Repubblica a resistere nel conflitto, in quanto investita dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 218/2012, 241/2011 e 124/2007. Sulla devoluzione alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto il controllo del Parlamento, della tutela del segreto di Stato quale strumento destinato alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, v. le citate ordinanze nn. 244/2013, 69/2013 e 230/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in persona del Procuratore della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente e Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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