Corte costituzionale

Ordinanza n. 208/2016

Corte cost., ord. 8 settembre 2016, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
208/2016
Data di deposito
8 settembre 2016
Data di decisione
22 giugno 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:208

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, bis, legge n. 89 del 24 marzo 2001
  • art. 2, comma 2, ter, legge n. 89 del 24 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 39047

Sono manifestamente inammissibili, per carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - dell'art. 2, comma 2- bis , della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato in quanto determina la durata ragionevole del primo grado del giudizio in tre anni, nella parte in cui si applica anche ai procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001. Successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la sentenza n. 36 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001. Per questione analoga, v. la citata sentenza n. 36/2016. Per la manifesta inammissibilità della questione per carenza di oggetto v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 26/2016.

Massima n. 39048

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2- ter , della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU - in quanto stabilisce che si considera comunque rispettato il termine della ragionevole durata del processo se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, nella parte in cui sarebbe applicabile ai procedimenti previsti dalla legge n. 89 del 2001. In particolare, con la sentenza n. 36 del 2016, la Corte ha già chiarito che il termine di sei anni indicato dalla norma impugnata si applica ai soli procedimenti che in concreto si siano svolti in tre gradi di giudizio, al fine di compensare l'eccessiva protrazione di una fase con la maggiore celerità di un'altra. Quindi, la disposizione censurata, poichè non è mai applicabile ai procedimenti previsti dalla legge n. 89 del 2001, articolati dal legislatore in due soli gradi, non risulta applicabile nei procedimenti a quibus .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Firenze, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-ter, della legge n. 89 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, dalla Corte d'appello di Firenze, con le ordinanze iscritte ai nn. 121 e 123 del registro ordinanze 2015.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 settembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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