Corte costituzionale

Ordinanza n. 206/2016

Corte cost., ord. 21 luglio 2016, n. 206

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
206/2016
Data di deposito
21 luglio 2016
Data di decisione
6 luglio 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:206

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39044

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost. - nella parte in cui prevede la garanzia dello Stato per il pagamento delle spese e degli onorari spettanti al difensore d'ufficio che non è stato in grado di reperire il proprio assistito, sono inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione difensori d'ufficio e dall'Unione delle Camere penali italiane in quanto soggetti portatori di un interesse solo generico al rigetto della prospettata questione. Per l'affermazione che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammessi ad intervenire, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Giunta regionale, soltanto le parti del giudizio principale, v., ex plurimis , la citata ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015 ed allegata alla sentenza n. 221/2015. Nel senso che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale può essere ammesso esclusivamente quando questi risultino titolari di una situazione giuridica qualificata, inerente, cioè, in modo specifico al rapporto controverso e, perciò, suscettibile di essere direttamente e immediatamente incisa dagli effetti della pronuncia della Corte, v., ex plurimis , la citata ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015 ed allegata alla sentenza n. 221/2015.

Massima n. 39045

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost. - nella parte in cui prevede la garanzia dello Stato per il pagamento delle spese e degli onorari spettanti al difensore d'ufficio, che non è stato in grado di reperire il proprio assistito. In particolare, non sussiste l'asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto al difensore di fiducia in quanto, in considerazione della diversità delle fattispecie poste a confronto, la diversa disciplina si giustifica in termini di ragionevolezza. Infatti, la convenzione tra il difensore di fiducia e l'assistito in ordine alla corresponsione degli onorari integra il rapporto di mandato libero professionale che li lega, esponendo sul piano privatistico il legale a rischio di inadempimento da parte del proprio cliente. Tale situazione non è in alcun modo comparabile al mandato difensivo del legale nominato d'ufficio, che è chiamato ad una prestazione ex lege , imposta dallo Stato per l'attuazione del diritto di difesa e non rinunciabile. La diversità delle situazioni non è incisa dalla volontarietà dell'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio, poiché essa non riguarda l'assunzione di uno specifico incarico defensionale, rispetto alla cui accettazione il legale nominato d'ufficio non ha alcuna disponibilità, non potendo rifiutare. Quanto alla posizione del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si rileva che la disciplina rinviene il suo presupposto nella non abbienza del beneficiario e l'onere di pagamento è posto definitivamente a carico dell'erario, mentre la liquidazione della difesa di ufficio, il cui presupposto si rinviene nella irreperibilità ovvero insolvenza dell'assistito, costituisce una mera anticipazione, che lo Stato è tenuto a recuperare. Il rischio di scelte difensive inutilmente onerose e comunque sanzionabili disciplinarmente non è direttamene riconducibile all'applicazione della norma, ma costituisce un inconveniente di fatto, non implicante profili di costituzionalità ai sensi degli artt. 97 e 111 Cost. Per l'affermazione secondo cui la lesione dell'art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento non sussiste quando, in considerazione della diversità delle fattispecie poste a confronto, la diversa disciplina delle situazioni si giustifichi in termini di ragionevolezza, v. ex multis , la citata sentenza n. 146/2016. Per l'affermazione che la liquidazione della difesa di ufficio, il cui presupposto si rinviene nella irreperibilità ovvero insolvenza dell'assistito, costituisce una mera anticipazione, che lo Stato è tenuto a recuperare, v. le citate ordinanze nn. 160/2006, 328/2003 e 266/2003. Sull'inconveniente di fatto, non implicante un profilo di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 157/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 5 luglio 2016ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con le ordinanze emesse dal Tribunale ordinario di Roma, sezione IV penale, il 20 e 23 aprile 2015 (r.o. n. 133 e 134 del 2015).Rilevato che l'Associazione difensori d'ufficio e l'Unione delle Camere penali italiane hanno depositato, rispettivamente in data 28 e 27 luglio 2015, atto di intervento, la prima in entrambi i giudizi, la seconda nel solo giudizio r.o. n. 133 del 2015;che le predette associazioni non risultano essere parti nel giudizio a quo;che le associazioni hanno rappresentato di avere un interesse qualificato ad intervenire nel giudizio;che, in proposito, l'Associazione dei difensori di ufficio ha dichiarato di essere portatrice, sulla base delle disposizioni del proprio statuto, degli interessi dei difensori di ufficio e, in particolare, ha rappresentato che tra le finalità e l'oggetto sociale del proprio statuto vi è espressamente «la promozione di iniziative volte a garantire l'equa e sollecita retribuzione del difensore di ufficio»;che, a sua volta, l'Unione delle Camere penali italiane ha affermato che la questione, nel coinvolgere in maniera diretta principi di portata costituzionale, quali il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il giusto processo (art. 111 Cost.) e il buon andamento (art. 97 Cost.), incide sui diritti e i doveri e le prerogative dell'Avvocatura che costituiscono valori la cui difesa rientra tra gli scopi primari dell'Unione delle Camere penali italiane, anche in relazione al ruolo riconosciuto dalla legge nella formazione e idoneità degli avvocati ai sensi dell'art. 29 comma 1-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.Considerato che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammessi a partecipare, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Giunta regionale, per costante giurisprudenza di questa Corte, soltanto le parti del giudizio principale (ex plurimis, ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015 ed allegata alla sentenza n. 221 del 2015);che l'intervento di soggetti estranei al giudizio a quo può essere ammesso, secondo la medesima giurisprudenza, esclusivamente quando questi risultino titolari di una situazione giuridica qualificata, inerente, cioè, in modo specifico al rapporto controverso e, perciò, suscettibile di essere direttamente e immediatamente incisa dagli effetti della pronuncia di questa Corte, distinguendosi dalla posizione di soggetti genericamente coinvolti, a qualsiasi titolo o ragione, nelle diverse vicende relative alle disposizioni oggetto di censura;che, nel caso di specie, le predette associazioni sono portatrici di un interesse solo generico al rigetto della prospettata questione.PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione difensori d'ufficio e dall'Unione delle Camere penali italiane.F.to: Paolo Grossi, Presidente

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze