Corte costituzionale
Ordinanza n. 169/2016
Corte cost., ord. 13 luglio 2016, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 169/2016
- Data di deposito
- 13 luglio 2016
- Data di decisione
- 1° giugno 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
- art. 13, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 38965
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), in riferimento agli artt. 2, 3, 42, secondo comma, 47, primo comma, e 53 Cost., sono inammissibili gli interventi spiegati da Confedilizia, che non è parte nei giudizi principali nè risulta essere titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, atteso che detto interesse è suscettibile di essere inciso solo in maniera mediata e riflessa dalla pronuncia della Corte sulla normativa di istituzione e di disciplina dell'IMU. Sulla legittimazione dei soggetti portatori di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura v., ex plurimis , sentenza n. 221/2015.
Massima n. 38966
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della «legge istitutiva» dell'imposta municipale propria (IMU), sollevate in riferimento agli artt. 42 e 53 Cost. Il rimettente, omettendo di descrivere compiutamente la fattispecie al suo esame, non individua le norme della cui legittimità costituzionale dubita. La mancata indicazione della norma censurata - che all'esame dell'intero contesto dell'atto di rimessione non risulta identificabile nemmeno per indicazione implicita, stante anche la carenza descrittiva della fattispecie concreta - si riverbera inevitabilmente sulla rilevanza della questione, non potendosi valutare la necessità di applicazione delle norme stesse. V. le citate ordinanze nn. 312/2012, 307/2011, 227/2007 e 85/2003.
Massima n. 38967
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, secondo comma, 47, primo comma, e 53 Cost., nella parte in cui tali norme rispettivamente abbiano istituito l'IMU e ne abbiano anticipato l'applicazione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012. Infatti, le doglianze proposte - che investono nella loro totalità gli articoli indicati, composti da numerosi commi che, a loro volta, rinviano ad altre disposizioni - si risolvono sostanzialmente nella censura dell'intero complesso normativo riguardante l'istituzione e la disciplina dell'imposta, nei suoi aspetti sostanziali e procedimentali. L'eterogeneità oggettiva delle disposizioni censurate, considerata l'insufficiente descrizione della fattispecie concreta, si riverbera sulla rilevanza delle questioni, stante l'impossibilità di selezionare le norme da applicare nel giudizio a quo , cui circoscrivere lo scrutinio. Sull'inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale quando le disposizioni impugnate abbiano oggetti eterogenei, v. la citata sentenza n. 263/1994. Sull'affermazione secondo la quale «il giudice a quo è tenuto ad individuare la norma, o la parte di essa, che determina la paventata violazione dei parametri costituzionali invocati ( ex plurimis , ordinanze n. 21 del 2003, n. 337 del 2002 e n. 97 del 2000)», v. la citata sentenza n. 218/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della «legge istitutiva» dell'imposta municipale propria (IMU), sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, secondo comma, 47, primo comma, e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Novara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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