Corte costituzionale
Ordinanza n. 165/2016
Corte cost., ord. 7 luglio 2016, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 165/2016
- Data di deposito
- 7 luglio 2016
- Data di decisione
- 14 giugno 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 9, legge n. 18 del 24 gennaio 1979
- art. 21, comma 1, nn. 1) e 3), legge n. 18 del 24 gennaio 1979
- art. 22, comma 2, legge n. 18 del 24 gennaio 1979
- art. 22, comma 3, legge n. 18 del 24 gennaio 1979
- legge n. 10 del 20 febbraio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 38961
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost. - degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (come modificati dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10), recanti la disciplina per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, perché i giudici rimettenti si limitano a richiamare, quanto all'interesse ad agire, le precedenti decisioni di altri organi giurisdizionali; nonché, quanto al petitum , il contenuto delle domande presentate dai ricorrenti. La domanda si rivela così priva di argomentazione, perché non raggiunge la soglia di sufficienza e non implausibilità richiesta per consentire lo scrutinio del giudice costituzionale. I giudici rimettenti non offrono infatti un'adeguata motivazione sull'appartenenza dei ricorrenti alle specifiche minoranze linguistiche (asseritamente discriminate rispetto a quelle di lingua francese, tedesca e slovena), e non tengono conto che le disposizioni di legge regolanti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia consentono una tutela non solo successivamente alle elezioni, attraverso l'impugnazione dei risultati elettorali, ma anche nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, nelle ipotesi previste dall'art. 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, giustificando il differente trattamento rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale. Sulla necessità che l'ordinanza di rimessione argomenti, quanto all'interesse ad agire e al petitum , in modo sufficiente e non implausibile, v., ex multis , le citate sentenze nn. 110/2015, 200/2014, 91/2013 e 41/2011. Sul principio per cui il sindacato su atti immediatamente lesivi del diritto a partecipare alle elezioni rappresenta una garanzia fondamentale dei cittadini e deve svolgersi attraverso una tutela giurisdizionale piena e tempestiva, v. la citata sentenza n. 236/2010. Sulla diversità delle questioni di legittimità costituzionale relative alle modalità di elezione dei parlamentari europei spettanti all'Italia rispetto a quelle sollevate nell'ambito di azioni volte all'accertamento della pienezza del diritto di voto in relazione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, v. la citata sentenza n. 259/2009 e la citata ordinanza n. 512/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), come modificati dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), promossi, in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cagliari e dal Tribunale ordinario di Trieste, seconda sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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