Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/2016

Corte cost., ord. 1° giugno 2016, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
128/2016
Data di deposito
1° giugno 2016
Data di decisione
18 aprile 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:128

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38894

È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119, ultima parte, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 Cost., nella parte in cui stabilisce che gli enti e le associazioni, al fine di poter conseguire il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, non debbano esercitare "attività economica". Come si evidenzia nella stessa ordinanza di rimessione, affinché un'associazione possa essere ammessa al suddetto beneficio, non è sufficiente la duplice condizione negativa dell'assenza dello scopo di lucro e dell'esercizio dell'"attività economica", ma risulta necessaria anche la concomitante sussistenza delle "ulteriori condizioni previste dalla legge". In particolare, la norma censurata subordina l'ammissione al patrocinio innanzitutto alla sussistenza dei presupposti di carattere generale, sanciti per la categoria soggettiva di riferimento del cittadino italiano e rappresentati dal limite di reddito nonché dalla non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. Tuttavia, il rimettente ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla sussistenza dei citati presupposti e si è limitato ad argomentare esclusivamente su quelli specificamente inerenti gli enti e le associazioni, così assumendo la rilevanza dell'incidente di legittimità costituzionale sulla base dello scrutinio solo di alcuni dei presupposti di applicazione della disposizione denunciata nel giudizio principale, ma nell'assenza di ogni delibazione in ordine alla sussistenza di altri egualmente implicati. Per l'affermazione che, «nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale», v. la citata ordinanza n. 144/1999. Per un implicito riconoscimento del carattere giurisdizionale dell'attività del giudice riguardante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 237/2015 e 192/2015. Per la costante giurisprudenza costituzionale che, allorquando siano plurime le condizioni richieste dalla norma impugnata ai fini della sua stessa applicabilità, impone al rimettente di delibare l'esistenza di ciascuna di esse, con le relative argomentazioni ed indicazioni nell'ordinanza di rimessione, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 97/2016 e 217/2010; ordinanze nn. 34/2016, 317/2007 e 76/2006. Nel senso che la mancata considerazione di tutti i profili inerenti la concreta applicabilità nel giudizio a quo della norma denunciata si risolve in un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 52/2015 e 173/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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