Corte costituzionale
Sentenza n. 97/2015
Corte cost., sent. 5 giugno 2015, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/2015
- Data di deposito
- 5 giugno 2015
- Data di decisione
- 15 aprile 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:97
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, par. 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 38391
Sono costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall'art. 6, par. 1, della CEDU, nonché per violazione del principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost. - gli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica. Non sussistono, nel caso di specie, le particolari ragioni che giustificano la deroga al principio della pubblicità delle udienze, che è garantito dalla CEDU ed è connaturato ad un regime democratico, come, ad esempio, il carattere altamente tecnico del contenzioso, rispetto al quale il controllo del pubblico può apparire non necessario. Il tribunale di sorveglianza, infatti, è dotato della competenza di adottare diversi provvedimenti in tema di esecuzione della pena, che richiedono accertamenti di fatto, quali le verifiche sulla condotta del condannato e sull'attualità e sul grado della sua pericolosità sociale. Occorre considerare, inoltre, che la posta in gioco, in questi casi, è particolarmente elevata, visto che tali provvedimenti incidono, spesso in modo particolarmente rilevante, sulla libertà personale dell'interessato. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni regolative del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione (art. 4 l. n. 1423/1956 e art. 2-ter l. n. 575/1965) nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento si svolga nelle forme dell'udienza pubblica, quanto ai gradi di merito, v. la citata sentenza n. 93/2010. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni regolative del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza (artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen.) nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento si svolga nelle forme dell'udienza pubblica, quanto ai gradi di merito, v. la citata sentenza n. 135/2014. - Per l'affermazione che il giudizio di cassazione, in quanto giudizio di impugnazione destinato alla trattazione di questioni di diritto, non richiede necessariamente l'udienza pubblica, v. la citata sentenza n. 80/2011. - Per l'affermazione che il dato normativo è univoco nell'escludere la partecipazione del pubblico al procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza, v. la citata sentenza n. 135/2014. - Per l'affermazione secondo cui l'art. 6, paragrafo 1, CEDU, non contrasta con le conferenti tutele offerte dalla Costituzione italiana ma anzi si pone in sostanziale assonanza con esse, v. le citate sentenze nn. 135/2014 e 93/2010. - Per l'affermazione secondo cui la pubblicità del giudizio è un principio connaturato ad un ordinamento democratico, v. le citate sentenze nn. 373/1992, 69/1991 e 50/1989. - Per l'affermazione che il principio di pubblicità delle udienze non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative obiettive e razionali, e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale, v. le citate sentenze nn. 212/1986 e 12/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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