Corte costituzionale
Sentenza n. 94/2015
Corte cost., sent. 28 maggio 2015, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/2015
- Data di deposito
- 28 maggio 2015
- Data di decisione
- 11 febbraio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 198, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38387
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 36 Cost., l'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui - nei procedimenti di prevenzione (sequestro e successiva confisca) avverso persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.159 del 2011 - non include, tra i soggetti legittimati a proporre domanda di ammissione del credito, i titolari di crediti da lavoro subordinato. Infatti, la norma censurata è idonea a pregiudicare il diritto del lavoratore «ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Stante il generale divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni confiscati, enunciato dal precedente comma 194, la misura patrimoniale rischia di privare ex abrupto il lavoratore della possibilità di agire utilmente in executivis per il pagamento delle proprie spettanze. Ciò avviene segnatamente allorché la confisca renda i residui beni del debitore insufficienti a soddisfare le sue ragioni, e massimamente nell'ipotesi di confisca "totalizzante", la quale investa, cioè, l'intero patrimonio del datore di lavoro. La disciplina censurata non può essere, d'altra parte, giustificata in una prospettiva di bilanciamento con l'interesse sotteso alle misure di prevenzione patrimoniali, ricollegabile ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica anch'esse costituzionalmente rilevanti. Nella specie, in effetti, non di bilanciamento si tratta, ma di un sacrificio puro e semplice dell'interesse contrapposto. (Restano assorbite le censure relative agli artt. 3 e 24 Cost.) - In tema di bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, v. la citata sentenza n. 317/2009. - Sull'esigenza di prevedere strumenti di tutela giurisdizionale che consentano ai creditori di soddisfarsi sui beni assoggettati a confisca, v. la citata sentenza n. 190/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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