Corte costituzionale

Sentenza n. 76/2015

Corte cost., sent. 7 maggio 2015, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
76/2015
Data di deposito
7 maggio 2015
Data di decisione
15 aprile 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:76

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, legge n. 740 del 9 ottobre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 38343

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, impugnato, in relazione agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, Cost., in quanto non consente di qualificare il rapporto di lavoro dell'incaricato di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena come rapporto di lavoro subordinato e, comunque, prevede per dette prestazioni unicamente un compenso orario, con esclusione di ogni altro trattamento retributivo e previdenziale. La disciplina degli infermieri incaricati presenta evidenti assonanze con quella (già scrutinata) dei medici incaricati: si tratta di un rapporto regolato dal legislatore in modo specifico ed autonomo, con una scelta che non può essere ritenuta irragionevole, date le caratteristiche particolari del rapporto stesso. Dalla lettera della legge - che esclude a chiare lettere l'esistenza della subordinazione - e dalle convenzioni stipulate tra l'Amministrazione e gli infermieri - che denominano espressamente come "libero-professionale" il rapporto di lavoro in esame - di deduce che la condizione degli infermieri incaricati non può essere assimilata a quella degli infermieri dipendenti di ruolo in quanto mancano, con riferimento ai primi, quei vincoli di esclusività e incompatibilità che rappresentano un aspetto primario del rapporto di lavoro degli infermieri dipendenti e si riverberano sulla sua diversa disciplina. Inoltre, il rapporto di lavoro degli incaricati presenta connotazioni peculiari, che ne condizionano la conformazione legale tipica e costituiscono la ragion d'essere della sua specialità. Nella determinazione dei turni, nella vigilanza esercitata sull'operato degli infermieri, nell'obbligo di comunicare i giorni d'assenza, elementi che si potrebbero reputare emblematici della subordinazione, si estrinseca il necessario coordinamento con l'attività dell'amministrazione e con la complessa realtà del carcere, piuttosto che l'autonomia decisionale e organizzativa del datore di lavoro e il potere direttivo e disciplinare caratteristico della subordinazione. Pertanto, la norma censurata, nella qualificazione del tipo negoziale, non si prefigge una finalità elusiva della disciplina inderogabile che attiene al lavoro subordinato. Essa pone in evidenza le peculiarità di una prestazione d'opera sottoposta a vincoli di controllo del committente solo in ragione del luogo in cui la prestazione stessa si svolge, e non di un potere direttivo, connotato in senso tipico e speculare all'inserimento degli infermieri nell'organizzazione del lavoro all'interno degli istituti di pena. - Sulla "particolarità" del rapporto di lavoro dei medici incaricati, connotato dai tratti distintivi dell'autonomia e, in particolare, della parasubordinazione, v. le citate sentenze nn. 577/1989 e 149/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze di rimessione riportate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2015.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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